LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 302 DEL 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. Venezia – Soc. Treviso

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 302 DEL 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. Venezia – Soc. Treviso Il Giudice Sportivo, ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore Giubilato David (Soc. Venezia) in danno del calciatore Chiappara Roberto (Soc. Treviso) al 26° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro; osserva: le immagini evidenziano che, al 26° del secondo tempo, durante un’azione del Treviso nella tre-quarti campo del Venezia, in prossimità della linea laterale, i calciatori Chiappara e Giubilato, nel contendersi il possesso del pallone, intervenivano – ciascuno dei due – a gamba tesa. In contemporanea con il fischio dell’Arbitro che – avendo seguito tutta l’azione – decretava una punizione in favore del Venezia, Giubilato, venutosi a trovare a ridosso dell’avversario per effetto dell’intervento di giuoco, lo urtava con la mano destra aperta sulla schiena. Dalle stesse immagini risulta che, subito dopo l’Arbitro consultava l’Assistente n. 2, con evidente riferimento al gesto commesso con la mano da Giubilato. Quindi, egli faceva riprendere il giuoco con il calcio di punizione in favore del Venezia, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Giubilato. Appare evidente la non applicabilità al caso di specie dell’art. 31 comma a3) CGS. Dalle stesse immagini televisive si ricava che l’Arbitro ha costantemente seguito da vicino lo svolgersi di tutta l’azione, ivi compreso il gesto con la mano compiuto da Giubilato. Non solo, ma dalle stesse immagini appare evidente che l’Arbitro si é consultato con l’Assistente n. 2, anch’egli molto vicino al punto ove è avvenuto lo scontro di giuoco. In altre parole, sono le stesse riprese televisive a documentare che tutta la vicenda è stata controllata direttamente dall’Arbitro, il quale l’ha valutata come non meritevole di provvedimenti disciplinari, avendo considerato anche il gesto con la mano di Giubilato come inevitabilmente consequenziale all’azione di giuoco, e non come atto di intenzionale scorrettezza. Tale ricostruzione dei fatti, già ricavabile dalle immagini televisive, è stata confermata dall’Arbitro nel suo supplemento. Egli infatti scrive: “Chiappara commetteva fallo di giuoco nei confronti del Giubilato, lo stesso Giubilato per la dinamica dell’azione colpiva in maniera involontaria con la mano la schiena dell’avversario……Chiedevo ulteriore conferma all’Assistente n. 2 il quale mi confermava che la mia sensazione era esatta”. Appare quindi chiaro che non sussiste nel caso di specie la condizione fondamentale per l’utilizzazione della prova televisiva, e cioè l’essere sfuggito il fatto al controllo degli Ufficiali di gara. Quanto precede esime questo Giudice da ogni altra considerazione sulla sussistenza o meno nella fattispecie degli ulteriori requisiti indicati dall’art. 31 comma a3) CGS. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Giubilato David (Soc. Venezia) a seguito della segnalazione da parte del Procuratore Federale.
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