LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 321 DEL 6 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 3-4-5 aprile 2004 – Tredicesima giornata ritorno Gara Soc. Fiorentina – Soc. Ternana
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 321 DEL 6 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 3-4-5 aprile 2004 – Tredicesima giornata ritorno
Gara Soc. Fiorentina – Soc. Ternana
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta del calciatore Massimo Borgobello (Soc. Ternana) in
danno del calciatore Mirko Savini (Soc. Fiorentina) al 30° del secondo tempo;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
le immagini evidenziano che durante un’azione in attacco della Ternana Borgobello e
Savini si contendono il possesso del pallone in prossimità dell’area di rigore della
Fiorentina. Per effetto del contrasto Savini cade a terra; Borgobello, mentre scavalca il
corpo dell’avversario disteso sul terreno, preme il piede sinistro sulla schiena di Savini, in
zona lombare. Savini si rialza da terra e va incontro a Borgobello protestando molto
vivacemente per il colpo ricevuto. Fra i due calciatori si intromette, immediatamente,
l’Assistente Ambrosino, il quale riesce ad allontanare Savini, così evitando un contatto tra i
due calciatori. L’Arbitro interviene, a sua volta, subito dopo per prevenire qualsiasi
ulteriore incidente, e fa poi riprendere il giuoco senza adottare provvedimenti disciplinari
nei confronti di Borgobello.
Nel suo supplemento, richiesto da questo Ufficio, l’Arbitro dà atto che l’episodio era stato
controllato dall’Assistente Ambrosino e “considerato non meritevole di sanzioni
disciplinari”.
Così delineati i termini della vicenda, è agevole rilevare la non sussistenza di una delle
condizioni fondamentali per l’utilizzo della prova televisiva, e cioè l’essere sfuggito il fatto
al controllo degli Ufficiali di gara.
Il supplemento arbitrale attesta, infatti, che il colpo inferto con un piede da Borgobello in
danno di Savini fu rilevato da un Assistente, il quale lo giudicò non suscettibile di
intervento disciplinare.
Conseguentemente, il Giudice Sportivo non può dare ingresso alla prova televisiva, perché
la medesima riguarderebbe un fatto di giuoco già valutato da un Ufficiale di gara durante lo
svolgimento della partita.
Quanto precede esime questo Giudice da ogni altra considerazione sulla sussistenza o meno
nella fattispecie degli ulteriori requisiti indicati dall’art. 31 comma a3) CGS.
P.Q.M.
delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del calciatore Borgobello
Massimo (Soc. Ternana) a seguito della segnalazione da parte del Procuratore Federale.
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