LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara
Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la
sanzione della ammenda di € 1.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Siena-Lazio del 29/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il lancio del bengala sarebbe stato erroneamente
refertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, il quale – nel riportare i fatti - avrebbe
indicato la squadra “ospitante” (il Siena) anziché la squadra “ospitata” (la Lazio) come
autrice del lancio. Si sarebbe pertanto trattato, a detta della reclamante, di un mero errore di
trascrizione.
In via istruttoria, la reclamante chiede l’utilizzo della prova televisiva ex art. 31, lett. b,
punto 2 del C.G.S. e un supplemento di rapporto, da richiedere al collaboratore dell’Ufficio
Indagini. I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
fondato.
In data 28 gennaio, il Vice Capo dell’Ufficio Indagini ha fatto pervenire a questa
Commissione – a parziale rettifica della precedente relazione del proprio collaboratore -
una nota integrativa con la quale viene chiarito come, durante l’intera gara, egli non abbia
rilevato alcun lancio di bengala da parte della tifoseria del Siena.
Viene in tal modo confermata la tesi difensiva in base alla quale i protagonisti del lancio
sanzionato non sarebbero stati i sostenitori della squadra “ospitante” bensì quelli della
squadra “ospitata”.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di revocare
la sanzione; dispone la restituzione della tassa.
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