LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. SIENA avverso l’ammenda di € 1.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Lazio del 29/11/03 – C.U. n. 155 del 2/12/03). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 1.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Siena-Lazio del 29/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva che il lancio del bengala sarebbe stato erroneamente refertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, il quale – nel riportare i fatti - avrebbe indicato la squadra “ospitante” (il Siena) anziché la squadra “ospitata” (la Lazio) come autrice del lancio. Si sarebbe pertanto trattato, a detta della reclamante, di un mero errore di trascrizione. In via istruttoria, la reclamante chiede l’utilizzo della prova televisiva ex art. 31, lett. b, punto 2 del C.G.S. e un supplemento di rapporto, da richiedere al collaboratore dell’Ufficio Indagini. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. In data 28 gennaio, il Vice Capo dell’Ufficio Indagini ha fatto pervenire a questa Commissione – a parziale rettifica della precedente relazione del proprio collaboratore - una nota integrativa con la quale viene chiarito come, durante l’intera gara, egli non abbia rilevato alcun lancio di bengala da parte della tifoseria del Siena. Viene in tal modo confermata la tesi difensiva in base alla quale i protagonisti del lancio sanzionato non sarebbero stati i sostenitori della squadra “ospitante” bensì quelli della squadra “ospitata”. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di revocare la sanzione; dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it