LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. GENOA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 – C.U. n. 172 del 16/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. GENOA avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il
risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Genoa del 7/12/03 - C.U. n. 172 del
16/12/03).
Il procedimento
Con reclamo in data 14/12/03 la Soc. Genoa proponeva opposizione all’omologazione del
risultato della gara Messina – Genoa del 7/12/03 (4-0) invocando l’irregolare posizione del
calciatore della società ospitante Rezaei Rahman. Assumeva in sintesi la reclamante: a) che
la deliberazione 4/3/03 del Consiglio Federale F.I.G.C. aveva disposto il divieto per le
società di serie B e C1-C2 di tesserare per la stagione sportiva 2003/04 calciatori di paesi
non aderenti alla U.E o alla E.E.E. provenienti dall’estero; b) che il suddetto Rezaei,
cittadino iraniano, era stato inizialmente tesserato per la società Perugia in data 2/11/01
(con la formula della cessione temporanea di contratto) per una stagione sportiva (fino al
30/6/02); c) che il contratto era stato poi prorogato fino al 30/6/03, ma, non avendo la
società perugina esercitato il diritto di riscatto (comunicazione diretta alla FIGC in data
24/6/03), il calciatore era tornato libero da vincoli contrattuali con società italiane, con
conseguente automatico ripristino dell’originario rapporto con la società straniera cedente
(l’iraniana Zob Ahan Isfahan), titolare di contratto fino al 30/6/04; d) che risolto
consensualmente quest’ultimo rapporto il Rezaei era stato tesserato in data 30/8/03 per la
società Messina (militante in serie B) in forza di contratto munito di visto di esecutività
della L.N.P. in pari data; e) che tale tesseramento doveva considerarsi illegittimo in quanto
a quella data (decaduto il tesseramento a titolo temporaneo con il Perugia e ripristinato il
contratto con la società iraniana) Rezaei andava ritenuto calciatore straniero proveniente da
paese non aderente alla U.E o alla E.E.E. e come tale soggetto al divieto di nuovo
tesseramento sancito dalla citata delibera del Consiglio Federale 4/3/03; f) che era pertanto
illegittimo, nullo, inesistente il suo tesseramento per la società Messina ed era di
conseguenza irregolare la sua posizione nella gara Messina-Genoa del 7/12/03; g) che tale
tesseramento contrastava inoltre con quanto disposto dalle Istruzioni Generali Esplicative
allegate alla Delibera della Giunta Nazionale CONI in data 28/10/02 secondo cui qualora il
contratto con lo sportivo professionista cessi prima della scadenza del permesso di
soggiorno, vi è obbligo della società di chiedere la revoca di tale permesso, mentre lo
sportivo ha l’onere di richiedere nuovo permesso di soggiorno per poter ottenere nuovo
tesseramento con altra società: nella specie era stato dunque illegittimamente consentito ilnuovo tesseramento del Rezaei con la società Messina in difetto di nuova richiesta di
permesso di soggiorno; h) che era irrilevante il fatto che la federazione iraniana non avesse
richiesto, dopo il 30/6/03, a quella italiana il transfer del calciatore per il suo rientro in Iran,
essendo tale adempimento (previsto peraltro solo dai regolamenti FIFA e UEFA) del tutto
estraneo agli obblighi stabiliti dalla legislazione interna e dalla normativa CONI-FIGC in
materia di ingresso di calciatori extracomunitari, la cui osservanza costituisce condizione
indispensabile per la valida costituzione del vincolo.
Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che il Giudice Sportivo infliggesse alla
società Messina, ai sensi dell’art. 12, comma 5 C.G.S., la punizione sportiva della perdita
della gara con il Genoa del 7/12/03 con il punteggio di 0-3.
Con provvedimento in data 16/12/03 il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della Soc.
Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo rilevando
anzitutto che le limitazioni numeriche di tesseramento stabilite dalla delibera federale
4/3/03 non riguardavano i calciatori di paesi extracomunitari che a quella data risultavano
già tesserati in Italia (come appunto il Rezaei) per società professionistiche. D’altra parte
dopo la scadenza del contratto con la società Perugia (30/6/03) la federazione iraniana non
aveva mai richiesto (ai sensi dell’art. 7 Regolamento FIFA in materia di status e
trasferimento dei calciatori) a quella italiana il certificato internazionale di trasferimento ai
fini del tesseramento di Rezaei per un club professionistico iraniano: questi pertanto, al
momento del suo tesseramento per la Soc. Messina (30/8/03), non poteva in alcun modo
considerarsi calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. Neppure vi era stata
nella specie, ad avviso del primo giudice, violazione della normativa italiana in materia di
permesso di soggiorno atteso che, alla data del tesseramento con la Soc. Messina, a Rezaei
era già stato rinnovato (in data 10/11/03) il permesso di soggiorno (con scadenza 30/8/04).
A fronte di tale provvedimento dell’autorità statale di P.S., l’unica competente a decidere
della regolarità della presenza di Rezaei sul territorio italiano, risultavano quindi irrilevanti
e comunque non vincolanti le istruzioni contenute nella circolare 27/11/02 n. 394
dell’Ufficio Studi del CONI circa un presunto dovere delle società sportive di chiedere la
revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza dello stesso, una volta
terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista extracomunitario. Una diversa
interpretazione finirebbe col vanificare la ratio della delibera federale 4/3/03 (adottata in
epoca successiva alle cit. istruzioni) secondo cui i calciatori extracomunitari già tesserati in
Italia a quella data dovevano essere considerati come liberamente tesserabili per la stagione
successiva da altra società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero
(come appunto nel caso di Rezaei) in possesso di valido permesso di soggiorno e visto di
ingresso.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione la Soc.
Genoa la quale anzitutto censurava la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo
del dato fondamentale attinente la nullità (art. 1418 c.c.) del contratto stipulato dalla Soc.
Messina con il calciatore iraniano Rezaei in palese violazione della vigente normativa in
materia di immigrazione (art. 40, comma 18 DPR 394/99) secondo cui l’autorizzazione al
lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportivi
extracomunitari, non sono rinnovabili ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro non
possono essere utilizzati per un diverso rapporto. Nella specie dunque l’originario permesso
di soggiorno (avente scadenza 1/11/03) conseguito dal Rezaei all’epoca del tesseramento
per la Soc. Perugia non avrebbe potuto essere rinnovato né utilizzato per il diverso contratto
di lavoro stipulato con la Soc. Messina: doveva quindi considerarsi illegittimo il
tesseramento 30/8/03 di Rezaei per quest’ultima società. Secondo la reclamante, d’altrocanto, il tesseramento de quo era avvenuto in contrasto anche con la normativa sportiva
vigente atteso che, alla scadenza dell’originario contratto con la società umbra (30/6/03),
Rezaei doveva essere considerato un calciatore extracomunitario estraneo alla Federazione
italiana, proveniente da federazione non aderente alla U.E, o alla E.E.E. e pertanto avrebbe
dovuto richiedere, ai sensi della delibera del Consiglio Federale 4/3/03, una nuova
dichiarazione nominativa di assenso, un nuovo visto ed un nuovo permesso di soggiorno.
Nella specie era invece intervenuto (in data 10/11/03) un mero rinnovo del permesso di
soggiorno originario all’esito di una procedura assolutamente illegittima e come tale
inidonea a consentire la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro ed il rilascio di un
nuovo tesseramento per società diversa dal Perugia, mentre non poteva avere alcuna
rilevanza la mancata richiesta del transfer internazionale da parte della Federazione
Iraniana. Ribadiva quindi la reclamante la richiesta di irrogazione alla Soc. Messina della
punizione sportiva della perdita della gara per irregolare posizione del calciatore Rezaei.
Con memoria difensiva di replica la Soc. Messina eccepiva, in via preliminare,
l’inammissibilità del reclamo della Soc. Genoa, da un lato, perché sottoscritto da soggetto
(direttore generale) non abilitato a rappresentare legalmente la società, dall’altro, perché
non preceduto dal prescritto preannuncio ex art. 34, comma 1 C.G.S. Nel merito, rilevava
l’assoluta infondatezza del reclamo posto che il contratto economico con Rezaei ed il
relativo tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 erano intervenuti nel pieno rispetto
della normativa federale e di quella statale. In ogni caso, rilevava la Soc. Messina come i
regolamenti sportivi invocati dalla controparte confliggessero chiaramente con la normativa
di rango superiore (DLGS 242/99, trattato CE, Costituzione italiana) in materia di non
discriminazione ed integrazione sociale nei riguardi dei cittadini extracomunitari presenti in
Italia, e non potessero quindi essere interpretati nel senso prospettato nei motivi di reclamo.
Concludeva la Soc. Messina chiedendo a questa Commissione di dichiarare inammissibile
e/o improcedibile e comunque rigettare il reclamo della Soc. Genoa.
All’odierna riunione sono comparsi il difensore della società reclamante ed il
rappresentante delle società Messina i quali hanno ribadito le conclusioni formulate nelle
rispettive memorie.
La Soc. Genoa, durante il dibattimento odierno, ha rilevato la “sconvenienza” di alcune
espressioni utilizzate dalla resistente nella propria memoria difensiva, chiedendo a questa
Commissione di censurare tale comportamento.
I motivi della decisione
Questa Commissione, relativamente alla richiesta di censura formulata dalla reclamante,
non può che condividere l’auspicio dell’utilizzo di toni ed espressioni corrette e non
offensive ad opera di tutte le parti, rilevando altresì l’estraneità della richiesta odierna
rispetto all’oggetto del reclamo.
Esaminati gli atti, in primo luogo la Commissione ritiene che sia infondata la prima delle
eccezioni preliminari formulate dalla Soc. Messina.
Ed invero, il soggetto che ha sottoscritto il reclamo della Soc. Genoa è infatti dotato, come
confermato dal foglio di censimento e a seguito dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio
d’Amministrazione della società di appartenenza (v. verbale del CdA in data 20/11/03
prodotto dalla reclamante), di rappresentare la società di fronte agli organi di giustizia
sportiva.
Relativamente alla seconda eccezione preliminare sollevata, questa Commissione ritiene la
medesima fondata, alla luce di una interpretazione sistematica delle norme in tema di
modalità di presentazione dei reclami innanzi agli organi di giustizia sportiva contenute nel
C.G.S. In particolare, l’art. 34 C.G.S. deve considerarsi norma di carattere generale in tema di
proposizione dei gravami, con la conseguenza che la previsione di cui al comma 1 – che fa
obbligo di invio del preannuncio del reclamo entro il termine (perentorio) di tre giorni dalla
data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare – deve essere rispettata,
salvo espresse eccezioni, in tutti i procedimenti di impugnazione. La lettura dell’art. 32
C.G.S. che disciplina espressamente il procedimento di seconda istanza evidenzia come sul
punto non sia presente alcuna previsione derogatoria, non potendo essa ricavarsi
dall’assenza di un espresso richiamo.
Tale obbligatorietà si ricava altresì dalla lettura dell’art. 29 comma 5 C.G.S. secondo il
quale “i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli
organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34”.
D’altro canto, la ratio della norma che fa obbligo di preannuncio in ogni ipotesi di
impugnazione è logicamente individuabile nella necessità di offrire sia alla controparte che
agli organi di Giustizia Sportiva l’effettiva possibilità di consapevolmente attivarsi, nel
primo caso per l’esercizio del diritto di controdedurre ovvero di proporre a sua volta
impugnazione, nel secondo caso per poter efficacemente svolgere le proprie funzioni.
Per questi motivi, la Commissione dichiara improcedibile il presente procedimento per
violazione del combinato disposto degli artt. 29 comma 9 e 34 comma 1 C.G.S.
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