LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Torino del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 227 DEL 29 gennaio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 25.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Verona-Torino del 30/11/03 – C.U. n. 156 del 2/12/03).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Torino la
sanzione della ammenda di € 25.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Verona-Torino del 30/11/2003, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, la mancanza di prova certa circa
l’attribuibilità del lancio ai sostenitori del Torino e, in secondo luogo, la non configurabilità
del settore in cui lo scoppio è avvenuto come “settore occupato dai sostenitori avversari”.
Il Giudice Sportivo, a detta della reclamante, non avrebbe poi tenuto conto della
provocazione da parte dei tifosi della squadra ospitante e dell’aggressione dagli stessi
perpetrata nei confronti della tifoseria ospite.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, hanno lanciato un
potente petardo in direzione di un settore degli spalti occupato dai tifosi avversari,
provocando delle lesioni ad uno spettatore ed una pioggia di frammenti di alcuni seggiolini
distrutti dall’esplosione.
Non vi è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili: infatti, essi hanno rappresentato
una manifestazione di violenza concretamente pericolosa (in realtà lesiva) per lo spettatore
colpito e potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone sugli spalti e sul terreno
di giuoco.
Tuttavia, con riferimento agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi
analoghi, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre
la sanzione dell’ammenda a € 18.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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