LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. COMO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele GREGORI (gara Pescara-Como del 25/1/04 – C.U. n. 223 del 27/1/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. COMO avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele GREGORI (gara Pescara-Como del 25/1/04 -
C.U. n. 223 del 27/1/04).
Il procedimento.
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Daniele
Gregori, tesserato per la Soc. Como, la squalifica per due giornate effettive di gara – perché
al 40° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva con un calcio ad
una gamba un avversario, che doveva ricorrere alle cure dello staff medico – ha proposto
reclamo la stessa Società, chiedendo, in via istruttoria l’ammissione della prova televisiva e
nel merito, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione da due ad una
giornata effettiva di gara.
A sostegno del gravame, si rileva: l’assoluta sproporzione della sanzione comminata in
relazione ai fatti cui la medesima fa riferimento; l’erronea valutazione del fatto in sé e per
sé (trattandosi – a detta della reclamante – di un semplice “contatto”); del contesto effettivo
nel quale il fatto si sarebbe verificato (in azione di gioco), nonché l’erronea valutazione
delle conseguenze “che da esso siano dipese sia con riferimento al calciatore agente sia con
riferimento al calciatore che ha subito il fallo”. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione.
La Commissione, respinta l’istanza istruttoria in quanto, nella presente fattispecie la prova
televisiva non è ammissibile perché priva dei requisiti previsti dall’art.31, let. A, punto a)4
C.G.S., letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta in modo esaustivo ed inequivocabile che in una azione di gioco il
calciatore Gregori ha colpito un avversario ad una gamba con un calcio violento, a seguito
del quale si sono rese necessarie le cure dello staff medico.
Tale comportamento, descritto in modo espresso e chiaro nel referto arbitrale, è stato quindi
correttamente valutato dal Giudice Sportivo, in conformità con l’orientamento degli Organi
della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare
pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze dannose, nulla rilevando in
questo caso, la sussistenza o meno di lesioni “permanenti” e/o di “ulteriori conseguenze per
il giocatore avversario colpito.
Il dispositivo.
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l’incameramento della tassa.
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