LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola PAGANI (gara Pescara-Cagliari dell’8/2/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara
inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola PAGANI (gara Pescara-Cagliari
dell’8/2/04 - C.U. n. 246 del 10/2/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Nicola
Pagani, tesserato per la Soc. Pescara, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Pescara-Cagliari dell’8/2/2004, ha
proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che il Pagani non avrebbe colpito con un pugno
l’avversario (essendosi trattato, a detta della reclamante, di un contatto fortuito ed
involontario) e che l’episodio non sarebbe avvenuto a gioco fermo (bensì durante una fase
di gioco).
Si sarebbe trattato, in altri termini, di una erronea interpretazione dell’episodio da parte
dell’assistente dell’arbitro.
In via istruttoria, la reclamante chiede l’ammissione, ex art. 31, lettera a4) C.G.S., della
prova televisiva.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva preliminarmente che,
nel caso in questione, non sussistono i presupposti per l’utilizzazione di riprese televisive ai
sensi dell’art. 31 del C.G.S., in quanto, fermo restando che la condotta (circostanza non
contestata dalla reclamante) è stata dal Pagani posta in essere, non può la prova televisiva
essere utilizzata per valutare l’intenzionalità o meno del fatto, la sua intensità, la sua
pericolosità etc..
Nel merito, la Commissione rileva che il gravame è infondato.
Dagli atti ufficiali risulta che il Pagani è sanzionato per avere colpito con un pugno un
avversario, a gioco fermo.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della
pericolosità dell'atto.
Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non possono trovare accoglimento in
quanto in palese contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara, che è fonte
privilegiata di prova.
Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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