LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PESCARA avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pescara-Verona dell’11/1/04 – C.U. n. 196 del 13/1/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 256 DEL 18 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PESCARA avverso l’ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Pescara-Verona dell’11/1/04 – C.U. n. 196 del 13/1/04).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Pescara la
sanzione della ammenda di € 6.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Pescara-Verona dell’11/1/2004, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la revoca della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva, relativamente al lancio di oggetti in campo, che - tenuto
conto della dinamica dei fatti e della struttura dello stadio – tale condotta non può
configurarsi come “grave” e tanto meno come potenzialmente pericolosa. Il Giudice
Sportivo, fra l’altro, sanzionando la Soc. Pescara per il lancio di un fumogeno “acceso”, ha
contraddetto, a detta della reclamante, quanto correttamente riferito dal collaboratore
dell’Ufficio Indagine nel rapporto ufficiale. Infine, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto
in debito conto il comportamento della società reclamante volto a prevenire incidenti o
disordini.
Per quel che riguarda il secondo episodio sanzionato – un coro offensivo della tifoseria
contro un giocatore avversario – la reclamante sostiene essersi trattato in realtà di un coro di
disapprovazione per la condotta scorretta e violenta posta in essere dallo stesso giocatore
(condotta sanzionata dal direttore di gara con l’espulsione).
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Pescara hanno fatto esplodere –
ripetutamente, durante tutta la gara - dei petardi nel recinto di gioco ed hanno lanciato un
fumogeno in campo (in realtà, acceso, come repertato dal collaboratore dell’Ufficio
Indagine, correttamente richiamato dal Giudice Sportivo). Successivamente, gli stessi
sostenitori – in occasione dell’espulsione di un giocatore avversario – hanno intonato verso
lo stesso dei cori offensivi.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Le argomentazioni difensive della reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata
irrogata in considerazione sia della gravità degli episodi, tutti potenzialmente pericolosi e
idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone presenti nel recinto di
gioco, sia della recidiva, sia, infine, delle iniziative assunte dalla Società per prevenire tale
tipo di condotte.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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