LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LIVORNO avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Livorno del 30/1/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 298 DEL 19 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LIVORNO avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha
omologato il risultato di gara acquisito sul campo (gara Messina-Livorno del 30/1/04 - C.U.
n. 246 del 10/2/04).
Il procedimento
Con fax del 31/1/04 la Soc. Livorno inoltrava al Giudice Sportivo “riserva scritta avverso
regolarità, svolgimento, durata e termine gara Messina-Livorno del 30/1/04”. Con missiva 2/2/04 indirizzata al Giudice Sportivo (iniziativa peraltro inammissibile atteso
il disposto dell’art. 29, comma 7 C.G.S.) la Soc. Messina eccepiva l’irritualità della riserva
sotto molteplici profili; in particolare contestava che la stessa potesse fungere da
preannuncio di reclamo, mancando di tutti i requisiti necessari al raggiungimento dello
scopo.
Con reclamo in data 6/2/04 la Soc. Livorno contestava la regolarità dello svolgimento della
gara suddetta, opponendosi all’omologazione del risultato acquisito sul campo (2-1 per il
Messina), sotto un duplice profilo.
In primo luogo eccepiva l’irregolare posizione del calciatore iraniano della Società
ospitante Rezaei Rahman. Assumeva in sintesi la reclamante: a) che la deliberazione 4/3/03
del Consiglio Federale F.I.G.C. (al fine di soddisfare l’esigenza – posta dall’art. 27 comma
5 bis del Decreto Legislativo 286/98 – di regolamentare il tesseramento degli sportivi
stranieri professionisti, attraverso la fissazione di limiti massimi annuali all’ingresso in
Italia dei medesimi) aveva disposto il divieto per le Società di serie B e C1-C2 di tesserare
per la stagione sportiva 2003/04 calciatori di paesi non aderenti alla U.E o alla E.E.E.
provenienti dall’estero, mentre restavano esclusi da ogni limitazione i calciatori
extracomunitari già tesserati, alla data del 4/3/03, per Società professionistiche italiane; b)
che il suddetto Rezaei, cittadino iraniano, era stato inizialmente ceduto in prestito dalla
Società Zobahan iraniana (che lo aveva sotto contratto fino al 30/6/04) alla Società Perugia
per una stagione sportiva, prestito poi prorogato fino al 30/6/03; c) che risolto
consensualmente quest’ultimo rapporto il Rezaei era stato tesserato in data 30/8/03 per la
Società Messina (militante in serie B) sul presupposto della perdurante validità del
permesso di soggiorno avente scadenza 1/11/03; d) che invece tale permesso di soggiorno
non poteva essere utilizzato per un diverso rapporto di lavoro (quello appunto instaurato
con la Soc. Messina) stante il tassativo divieto stabilito dall’art. 40, comma 18 DPR 394/99,
secondo cui la dichiarazione nominativa di assenso del CONI (sostituiva in ambito sportivo
dell’autorizzazione al lavoro), il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno rilasciati agli
sportivi extracomunitari “non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro”; e) che
pertanto Rezaei, alla data del 30/8/03 doveva essere considerato cittadino extracomunitario
“proveniente dall’estero” siccome la sua permanenza in Italia non era assistita da valido
permesso di soggiorno e come tale soggetto alle limitazioni di tesseramento dettate dalla
cit. delibera del Consiglio federale; f) che in effetti proprio perché, decaduto il tesseramento
con il Perugia, Rezaei era stato considerato “calciatore trasferito all’estero”, la stessa
Società umbra aveva potuto tesserare, in base a quanto disposto per le Società di serie A
dalla delibera federale 4/3/03, come “sportivo extracomunitario previa sostituzione” il
calciatore libico Gheddafi: a questo riguardo le istruzioni esplicative della Delibera della
Giunta Nazionale CONI 28/10/02 stabiliscono infatti che per ogni nuova richiesta di
tesseramento di sportivo extracomunitario previa sostituzione il CONI deve rilasciare
dichiarazione nominativa di assenso alla duplice condizione che per lo straniero sostituito la
federazione interessata attesti il mancato rinnovo di tesseramento e la Società richiedente
produca documentazione certificante la cessazione di ogni rapporto lavorativo. In definitiva
il tesseramento di Rezaei per la Soc. Messina doveva considerarsi avvenuto in contrasto sia
con la delibera federale 4/3/03, sia con la normativa statale in materia di immigrazione ed il
calciatore aveva partecipato alla gara del 30/1/04 in posizione irregolare.
Sotto altro profilo la reclamante denunciava l’irregolare svolgimento della gara Messina-Livorno
del 30/1/04 perché l’arbitro, dopo aver assegnato un tempo di recupero di 4 minuti,
aveva decretato la fine della gara stessa, per evidente errore nello svolgimento dei suoi compiti di cronometrista, dopo soli 3 minuti e 5 secondi di recupero. L’errore era stato
rilevato sia da organi di stampa che da emittenti televisive ed aveva chiaramente inciso sul
regolare svolgimento della gara.
Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che il Giudice Sportivo, in via principale e
con riguardo al primo profilo di irregolarità denunciato, infliggesse alla Società Messina, la
punizione sportiva della perdita della gara con il Livorno del 30/1/04 con il punteggio di 0-
3; in via subordinata e con riguardo al secondo profilo di irregolarità, ordinasse la
ripetizione della gara medesima. In via istruttoria, chiedeva che il Giudice Sportivo, con
riguardo al primo motivo di doglianza, investisse la Commissione Tesseramenti (a norma
dell’art. 43, comma 4 lett. b C.G.S.) della questione attinente la regolarità del tesseramento
di Rezaei; con riguardo al secondo motivo di doglianza, visionasse la videocassetta relativa
alla gara in questione, sentisse il direttore di gara, assumesse informazioni dai designatori
arbitrali circa i provvedimenti adottati nei confronti dell’arbitro per l’anticipata conclusione
della gara.
Con provvedimento n.246 del 10/2/04 il Giudice Sportivo rigettava il reclamo della Soc.
Livorno ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo.
Anzitutto il Giudice rilevava l’inammissibilità del reclamo nella parte concernente la
posizione del calciatore Rezaei, non essendo stato il gravame su tale specifico punto
preceduto dal prescritto preannuncio: difatti la riserva scritta in data 31/1/04 richiamava in
via esclusiva la fattispecie di reclamo prevista dall’art. 24, commi 3-4-5 C.G.S. in tema di
regolarità dello svolgimento della gara.
Riteneva comunque il Giudice Sportivo che il reclamo fosse infondato anche nel merito
essendo la regolarità del tesseramento del calciatore Rezaei per la Società Messina già stata
riscontrata in occasione di analogo ricorso proposto dalla Soc. Genoa. In questa precedente
decisione (C.U. 16/12/03 n. 172) il Giudice Sportivo aveva rilevato anzitutto che le
limitazioni numeriche di tesseramento stabilite dalla delibera federale 4/3/03 non
riguardavano i calciatori di paesi extracomunitari che a quella data risultavano già tesserati
in Italia per Società professionistiche: Rezaei in data 4/3/03 era appunto tesserato per il
Perugia in forza di contratto avente scadenza al 30/6/03. Dopo di che la federazione
iraniana non aveva mai richiesto (ai sensi dell’art. 7 Regolamento FIFA in materia di status
e trasferimento dei calciatori) a quella italiana il certificato internazionale di trasferimento
ai fini del tesseramento di Rezaei per un club professionistico iraniano: questi pertanto, al
momento del suo tesseramento per la Soc. Messina (30/8/03), non poteva in alcun modo
considerarsi calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. Neppure vi era stata
nella specie, ad avviso del primo Giudice, violazione della normativa italiana in materia di
permesso di soggiorno atteso che, alla data del tesseramento con la Soc. Messina, a Rezaei
era già stato rinnovato (in data 10/11/03) il permesso di soggiorno (con scadenza 30/8/04).
A fronte di tale provvedimento dell’autorità statale di P.S., l’unica competente a decidere
della regolarità della presenza di Rezaei sul territorio italiano, risultavano quindi irrilevanti
e comunque non vincolanti le istruzioni contenute nella circolare 27/11/02 n. 394
dell’Ufficio Studi del CONI circa un presunto dovere delle Società sportive di chiedere la
revoca del permesso di soggiorno anche prima della data di scadenza dello stesso, una volta
terminato il rapporto di lavoro con lo sportivo professionista extracomunitario. Una diversa
interpretazione finirebbe col vanificare la ratio della delibera federale 4/3/03 (adottata in
epoca successiva alle cit. istruzioni) secondo cui i calciatori extracomunitari già tesserati in
Italia a quella data dovevano essere considerati come liberamente tesserabili per la stagione
successiva da altra Società professionistica italiana, ovviamente a condizione che fossero
(come appunto nel caso di Rezaei) in possesso di valido permesso di soggiorno e visto di
ingresso. In definitiva del tutto regolare doveva considerarsi la posizione di Rezaei al momento della
disputa della gara Livorno-Messina del 30/1/04.
Quanto al secondo motivo di doglianza il Giudice sportivo osservava: a) che ai sensi della
regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio l’arbitro “deve fungere da cronometrista e
controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il
tempo perduto per incidenti o per qualsiasi altra causa”; b) che con supplemento di
rapporto 9/1/04 l’arbitro della gara Messina-Livorno aveva dichiarato di aver fischiato la
fine dell’incontro solo al termine dei 4 minuti di recupero dallo stesso concessi; c) che ai
sensi dell’art. 24, comma 3 C.G.S. le censure relative al regolare svolgimento della gara
non possono riguardare “fatti che investono decisione di natura tecnica”, quali quelle
assunte dall’arbitro nella sua funzione di cronometrista; d) che quanto attestato nel citato
supplemento di rapporto non poteva essere contestato sulla base di diverse risultanze
provenienti da organi di stampa od emittenti televisive; e) che pertanto anche il secondo
motivo di gravame prospettato dalla reclamante doveva essere disatteso.
Avverso tale provvedimento proponeva tempestivo reclamo a questa Commissione la Soc.
Livorno la quale anzitutto censurava la declaratoria di inammissibilità del reclamo
riguardante la posizione irregolare di Rezaei. Osservava al riguardo come ai sensi dell’art.
24 C.G.S. nessuna indicazione sulle motivazioni del successivo gravame fosse necessaria
nel preannuncio di reclamo essendo tale atto finalizzato, attraverso la pura e semplice
esternazione anticipata della volontà di ricorrere, a consentire alla Società di disporre di un
termine più ampio per presentare le motivazioni del reclamo stesso. Nella specie comunque
nel preannuncio di reclamo 31/1/04 essa aveva fatto generico richiamo a “regolarità,
svolgimento, durata e termine” della gara, e tale ampia indicazione ben poteva essere
riferita tanto alla irregolarità della gara per mancato rispetto del tempo di recupero
assegnato dall’arbitro, quanto alla irregolare posizione del calciatore Rezaei, circostanza
questa anch’essa incidente sulla regolarità della gara.
Nel merito dell’impugnazione concernente l’irregolare posizione di Rezaei, la Società
reclamante richiamava in toto le argomentazioni svolte nella prima fase del procedimento.
Quanto all’ulteriore profilo di doglianza riguardante l’anticipata conclusione della gara
osservava come la funzione di cronometrista assegnata all’arbitro dalla regola 5 dovesse
considerarsi esaurita con l’assegnazione (discrezionale) del tempo di recupero: ad avviso
della reclamante infatti i minuti di recupero, una volta assegnati, non possono essere più
ridotti, essendo inibito all’arbitro di accorciare con propria valutazione discrezionale la
durata della gara (sia nel tempo regolamentare, sia in quello di recupero ufficialmente
assegnato). Nel caso di specie era documentalmente attestato che il tempo di recupero era
durato 3 minuti e 5 secondi invece dei 4 minuti assegnati dall’arbitro e pertanto era stato
irrimediabilmente compromesso il regolare svolgimento della gara.
In definitiva la Società Livorno chiedeva a questa Commissione di accogliere tutte le
conclusioni, istruttorie e di merito, in via principale ed in via subordinata, rassegnate nella
fase del procedimento dinanzi al primo giudice.
Con memoria difensiva di replica la Soc. Messina eccepiva, in via preliminare,
l’inammissibilità del reclamo della Soc. Livorno nella parte relativa alla posizione del
calciatore Rezaei, in quanto nelle conclusioni del ricorso non erano state riportate richieste
specifiche concernenti la pronuncia di inammissibilità emessa dal primo giudice in ordine a
tale doglianza.
Nel merito, rilevava l’assoluta infondatezza del reclamo posto che il contratto economico
con Rezaei ed il relativo tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 erano intervenuti
nel pieno rispetto della normativa federale e di quella statale. In ogni caso, rilevava la Soc.
Messina come i regolamenti sportivi invocati dalla controparte confliggessero chiaramente con la normativa (comunitaria e nazionale) di rango superiore (Trattato CE, Costituzione
italiana, decreto legislativo 242/99) in materia di non discriminazione ed integrazione
sociale nei riguardi dei cittadini extracomunitari presenti in Italia, e non potessero quindi
essere interpretati nel senso prospettato nei motivi di reclamo. Quanto alla doglianza
concernente il mancato rispetto del tempo di recupero assegnato dall’arbitro, osservava la
Soc. Messina come le decisioni assunte dal direttore di gara nell’esercizio della sua
funzione di cronometrista, consacrate dal rapporto ufficiale, fossero assolutamente
inappellabili.
Concludeva la Soc. Messina chiedendo a questa Commissione di dichiarare inammissibile
e/o improcedibile e comunque rigettare il reclamo della Soc. Livorno, confermando la
decisione del primo giudice.
All’odierna riunione sono comparsi il difensore della Società reclamante ed il
rappresentante delle Società Messina i quali hanno ribadito le conclusioni formulate nelle
rispettive memorie.
I motivi della decisione
Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che il reclamo sia infondato e che debba essere
confermata, sotto tutti i profili denunciati, la decisione del primo Giudice.
Anzitutto va disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dalla Società
Messina, essendo indubitabile che l’atto di impugnazione della Soc. Livorno investa anche
la pronuncia di inammissibilità adottata dal Giudice Sportivo con riguardo alle doglianze
concernenti la posizione irregolare del Rezaei, mentre è irrilevante che nelle conclusioni di
tale atto non siano riportate specifiche richieste attinenti l’illegittimità di detta statuizione,
essendo evidente come l’istanza di riforma della stessa sia implicitamente contenuta in
quella di accoglimento nel merito del gravame in punto irregolare posizione del suddetto
calciatore extracomunitario, tesserato per la Società Messina.
Ciò posto, ritiene la Commissione di dover condividere il giudizio di inammissibilità
formulato dal primo giudice in ordine alle doglianze della Soc. Livorno circa l’irregolare
posizione di Rezaei. Invero l’art. 24 C.G.S. disciplina separatamente tre distinte fattispecie
di procedimenti di reclamo promossi dinanzi al Giudice Sportivo: quella di cui ai commi 3
e 5 relativa alla “regolarità di svolgimento delle gare”, quella di cui ai commi 6 e 7 relativa
alla “regolarità del campo di giuoco”, quella di cui ai commi 8 e 9 relativa alla “posizione
irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare”. Poiché a ciascuna
ipotesi di reclamo sono dedicate specifiche previsioni (rispettivamente commi 5, 7 e 9) in
ordine alle formalità procedurali da osservare ed apposite prescrizioni concernenti le
modalità del preannuncio di reclamo (anche se di identico contenuto quanto ai termini di
presentazione del preannuncio di reclamo e del reclamo vero e proprio corredato di
motivazione), è da ritenersi che la Società asseritamene lesa da violazioni regolamentari
riconducibili ad una delle tre distinte fattispecie previste dall’art. 24 debba, nel prescritto
preannuncio di reclamo, indicare su quale di dette ipotesi essa intenda fondare il proprio
gravame, pur senza essere tenuta ad anticipare in alcun modo le motivazioni dello stesso.
Diversamente l’art. 24 avrebbe previsto una disciplina unitaria in tema di preannuncio
dedicando alle formalità di quest’atto un’unica prescrizione, valida per tutte e tre le ipotesi
di reclamo al Giudice Sportivo: se così non è stato è perché il legislatore federale ha voluto
che l’organo adito venisse fin dal momento del preannuncio di reclamo informato in merito
a quale fosse la specifica fattispecie di violazione regolamentare posta dalla Società
reclamante a fondamento della propria impugnazione, attesa la diversità delle specifiche
conseguenze a ciascuna di esse riconducibili. Nel caso di specie, è incontestabile che le espressioni testuali adoperate dalla Soc. Livorno
nel preannuncio di reclamo 31/1/04 (“riserva scritta avverso regolarità, svolgimento,
durata e termine gara Messina-Livorno del 30/1/04”) implicano univoco ed esclusivo
riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 24 (“sulla regolarità dello
svolgimento della gara”) e non sono quindi anticipatrici del diverso gravame proponibile ai
sensi del comma 8, nessun accenno risultando formulato “sulla posizione irregolare dei
calciatori”.
Va peraltro confermata la decisione di rigetto nel merito pronunciata dal Giudice Sportivo
in ordine ai motivi di reclamo concernenti la regolarità della posizione del calciatore
Rezaei.
La disciplina di diritto sportivo applicabile nella fattispecie per stabilire la legittimità o
meno del tesseramento di Rezaei per la Soc. Messina è stata correttamente ricostruita ed
interpretata dal primo giudice. Il dato normativo fondamentale è costituito dalla disciplina
specifica dettata, per la stagione sportiva 2003/2004, dalla delibera del Consiglio Federale
in data 4/3/03. In attuazione del potere conferito (art. 27, comma 5 decreto legislativo
286/98) alle federazioni sportive di fissare annualmente criteri generali per il tesseramento
di sportivi stranieri, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, la delibera cit.
stabilisce che le Società ammesse ai campionati di serie B-C1-C2 non possano, nella
stagione 2003/2004, tesserare “calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E o alla
E.E.E. provenienti dall’estero”; peraltro tale limitazione non riguarda i calciatori stranieri
“già tesserati alla data odierna per Società professionistiche, fatta salva l’applicazione
della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”. Si ricava con certezza dal
combinato disposto di queste previsioni che il calciatore extracomunitario che alla data del
4/3/03 sia regolarmente tesserato per una Società professionistica italiana può continuare a
militare nel campionato di serie B italiano anche nella stagione 2003/04, sia con la squadra
con la quale risulta tesserato alla data suddetta, sia eventualmente con quella diversa per la
quale sia stato successivamente tesserato per effetto di cessione del diritto allo sfruttamento
delle sue prestazioni sportive (difatti nessuna differenziazione di trattamento tra le due
ipotesi è ricavabile dalla lettera della disposizione in esame). Questa è appunto la situazione
in cui si è venuto a trovare il calciatore iraniano Rezaei: egli infatti, alla data del 4/3/03,
soggiornava legittimamente in territorio italiano, in forza di permesso di soggiorno
rilasciato il 2/11/01 con validità fino all’1/11/03, ed era altresì regolarmente tesserato con la
Soc. Perugia fino al 30/6/03. Questo status non è certamente venuto meno alla scadenza del
30/6/03, avendo egli maturato fin dal 4/3/03 il diritto a partecipare ai campionati riservati
alle Società professionistiche italiane, purché ovviamente tesserato per una di queste, e non
avendo peraltro perso tale diritto per effetto di tesseramento medio tempore intervenuto con
Società straniera tale da fargli conseguire, in epoca successiva al 30/6/03, il diverso status
di calciatore extracomunitario “proveniente dall’estero”. E’ vero che, non avendo la Soc.
Perugia esercitato il diritto di riscattare il calciatore entro il 30/6/03, la Società iraniana di
provenienza ha visto “rivivere” il proprio diritto a sfruttare le prestazioni sportive del
medesimo in forza di contratto avente scadenza il 30/6/04: ma tale facoltà è rimasta a
livello di previsione negoziale non essendosi estrinsecata nelle forme tipiche richieste per la
costituzione di nuovo vincolo di tesseramento presso la federazione iraniana. Quest’ultima
infatti non risulta aver inoltrato alla FIGC la richiesta di transfer (certificato internazionale
di trasferimento) prescritta dall’art. 7 del Regolamento FIFA (in materia di status e
trasferimento di calciatori), onde in epoca successiva al 30/6/03 nessun vincolo di
tesseramento è venuto in essere presso la federazione iraniana ed il Rezaei, lungi
dall’assumere lo status di calciatore straniero “proveniente dall’estero”, ha conservato il proprio diritto ad essere tesserato da altra Società professionistica italiana per la stagione
sportiva 2003/04. Ciò è quanto appunto avvenuto in data 30/8/03 allorché Rezaei, risolto
consensualmente il rapporto con la Società iraniana di provenienza, ha stipulato nuovo
contratto con la Soc. Messina, venendo assoggettato a nuovo vincolo di tesseramento
presso la FIGC con scadenza 30/6/04.
L’obiezione fondamentale che la reclamante muove a questa ricostruzione della vicenda
relativa al tesseramento di Rezaei è la seguente: al momento in cui è stato tesserato per la
Soc. Messina tale calciatore doveva essere considerato “proveniente dall’estero” (ai sensi
del terzo capoverso della delibera 4/3/03) in quanto il permesso di soggiorno rilasciatogli il
2/11/01 aveva ormai perso validità ed efficacia per effetto della cessazione (in data 30/6/03)
del rapporto contrattuale con il Perugia. L’assunto difensivo, che merita attenta
considerazione perché pone delicati problemi di coordinamento tra ordinamento sportivo ed
ordinamento giuridico generale, si fonda sul disposto dell’art. 40, comma 18 DPR 394/99
(regolamento di attuazione del decreto legislativo 286/98, Testo Unico in materia di
immigrazione, novellato dalla legge 189/02), secondo cui la dichiarazione nominativa di
assenso del CONI (sostitutiva in ambito sportivo dell’autorizzazione al lavoro), il visto di
ingresso ed il permesso di soggiorno rilasciati agli sportivi extracomunitari (art. 27, comma
1 lett. p del TU) “non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro”: in sostanza
secondo tale norma, cessato il rapporto contrattuale con una Società professionistica
italiana, il calciatore extracomunitario, per potersi tesserare con altra Società, dovrebbe
ottenere dall’autorità di PS nuovo permesso di soggiorno, non soltanto il rinnovo di quello
precedente, e dal CONI nuova dichiarazione nominativa di assenso; in difetto, la sua
posizione sarebbe quella del calciatore extracomunitario proveniente dall’estero, come tale
assoggettato al divieto di nuovo tesseramento nella stagione sportiva 2003/04 ai sensi del
terzo capoverso della delibera federale 4/3/03.
Pur prendendo atto della serietà delle argomentazioni difensive, ritiene la Commissione che
le stesse non possano essere accolte in questa sede di giustizia sportiva, essendo
insuperabile il dato giuridico-formale (attestato dalla documentazione prodotta in altro
procedimento pure concernente la regolare posizione del medesimo calciatore, in relazione
ad altra gara del campionato in corso di serie B, documentazione acquisita ex officio anche
agli atti del presente procedimento) secondo cui, alla data del 30/6/03 Rezaei era titolare di
permesso di soggiorno (per svolgimento di attività sportiva) avente scadenza all’1/11/03,
permesso poi rinnovato dalla Questura di Perugia in data 10/11/03 con scadenza 30/8/04.
Non sono dunque ravvisabili interruzioni di sorta nella titolarità da parte di Rezaei dello
status di lavoratore extracomunitario legittimamente soggiornante in Italia e come tale
regolarmente tesserabile dalla Soc. Messina. Invero per poter opinare diversamente, e
dichiarare quindi illegittimo il tesseramento di Rezaei, questa Commissione dovrebbe
preliminarmente, sia pure incidenter tantum, dichiarare illegittima l’attività istituzionale
della autorità di PS di Perugia la quale, “rinnovando” l’originario permesso di soggiorno
rilasciato a Rezaei, ha ritenuto del tutta lecita la sua pregressa permanenza in Italia, pur
dopo la cessazione del contratto con la Soc. Perugia, ed ha quindi avallato la regolarità del
suo nuovo contratto (in data 30/8/03) con la Soc. Messina. Ma è fin troppo evidente che
siffatto potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimamente emessi dall’autorità
statale non rientri tra i compiti istituzionali degli organi di giustizia sportiva, i quali non
possono che prendere atto della efficacia vincolante di detti atti, fino a che gli stessi non
siano annullati, revocati o modificati dalla stessa Pubblica Amministrazione, in sede di
autotutela, ovvero dal giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato) in esito a rituale impugnativa da parte dei soggetti che ne denuncino i vizi di illegittimità od eccesso di
potere. Nessuna norma dell’ordinamento federale o di quello statale attribuisce alla
giustizia sportiva un potere analogo a quello conferito dall’art. 5 legge 2248/1865 al giudice
ordinario di disapplicare, con effetti limitati al procedimento (civile o penale) in corso, gli
atti amministrativi illegittimi.
Nè ad una diversa conclusione potrebbe pervenirsi argomentando dall’inciso finale del
quarto capoverso della delibera federale 4/3/03 ove viene espressamente “fatta salva
l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno”: è chiaro infatti
che, a meno di non voler scardinare il principio di sovraordinazione dell’ordinamento
giuridico generale rispetto a quello sportivo ed il divieto di interferenza dei giudici sportivi
sui provvedimenti adottati e sulle decisioni assunte dagli organi amministrativi e giudiziari
statali, la clausola di salvaguardia sopra citata non fa che ribadire l’indiscutibile principio
secondo cui tutti i soggetti dell’ordinamento federale (compresi gli organi di giustizia) sono
tenuti all’osservanza della normativa generale in materia di immigrazione (decreto
legislativo 286/98, DPR 394/99), anche nel senso di dover conformare le proprie decisioni
ed i propri comportamenti ai regolamenti ed ai provvedimenti adottati dagli organi
amministrativi statali (cui spetta istituzionalmente il compito di dare attuazione a detta
normativa), senza possibilità di disapplicare quelli ritenuti illegittimi (nella specie: il
permesso di soggiorno rilasciato e rinnovato nei confronti di Rezaei).
Solleva infine la reclamante un’ulteriore questione, lamentandone l’omesso esame da parte
del Giudice Sportivo. Si sostiene cioè che l’acquisizione da parte di Rezaei – dopo la
cessazione dell’originario rapporto contrattuale con la Società umbra - dello status di
calciatore extracomunitario proveniente dall’estero sarebbe dimostrata dal fatto che la
stessa Società (militante in serie A) abbia potuto tesserare (per la stagione sportiva 2003/04)
il calciatore libico Gheddafi come “sportivo extracomunitario previa sostituzione”, ai sensi
del primo capoverso della delibera federale 4/3/03, ove si prevede appunto che nella
corrente stagione sportiva le Società di serie A possano tesserare soltanto un calciatore non
aderente alla U.E. o alla E.E.E. proveniente dall’estero “a condizione che vada a sostituire
altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che si trasferisca all’estero”.
Ciò significa, ad avviso della reclamante, che è stato proprio il trasferimento all’estero di
Rezaei che ha consentito al Perugia di tesserare in sua sostituzione Gheddafi: tant’è che le
“Istruzioni generali esplicative” emanate dal CONI in data 27/11/02 (art. 5A) prevedono
che il rilascio, da parte del CONI, della dichiarazione nominativa di assenso per “sportivo
extracomunitario previa sostituzione” sia subordinato alla attestazione di mancato rinnovo
del tesseramento da parte della Federazione competente ed alla certificazione, da parte della
Società richiedente, della cessazione di ogni rapporto lavorativo o di prestazioni sportive
con lo straniero sostituito. L’argomentazione, pur suggestiva, non è rilevante in questa sede.
Invero tutte le considerazioni sopra svolte dimostrano che Rezaei, dopo la cessazione del
suo rapporto contrattuale con il Perugia, è stato regolarmente tesserato dalla Soc. Messina
senza trasferirsi, medio tempore, all’estero, e senza perdere lo status di sportivo
extracomunitario legittimamente soggiornante in Italia: accertare se tutto ciò abbia o meno
reso illegittimo (per difetto dei requisiti previsti dalla delibera federale 4/3/03 – nella parte
relativa alla disciplina dettata per le Società di serie A – ovvero dalle citate istruzioni del
CONI) il tesseramento di Gheddafi come sportivo extracomunitario “previa sostituzione” è
questione estranea al presente procedimento.
Va dunque respinto il gravame del Livorno nella parte riguardante l’irregolare posizione del
calciatore Rezaei, senza necessità di investire della questione la Commissione Tesseramenti
(la quale ha necessariamente già a suo tempo verificato che nulla ostasse al tesseramento di
Rezaei per la Società Messina). Parimenti infondato è il motivo di impugnazione concernente l’asserito irregolare
svolgimento della gara, per mancato esaurimento del tempo di recupero concesso
dall’arbitro.
E’ vero che una volta assegnato il tempo di recupero, l’arbitro non ha il potere di ridurne
discrezionalmente la durata posto che, una volta quantificato ufficialmente (con l’apposita
segnalazione da parte del quarto ufficiale di gara), tale tempo in nulla differisce dalla durata
regolamentare (due tempi di 45 minuti ciascuno) della gara. E’ invece del tutto infondato
l’ulteriore assunto della reclamante secondo cui durante il tempo di recupero il direttore di
gara perderebbe la funzione di cronometrista ufficiale affidatagli dalla regola 5 del
Regolamento di giuoco: è incontestabile infatti che sia sempre e solo l’arbitro a dover
decidere quando sia trascorso il tempo di recupero dallo stesso assegnato e che quanto
attestato al riguardo nei referti ufficiali non possa essere in alcun modo contestato aliunde
sulla base di diverse risultanze provenienti da organi di stampa o da emittenti televisive.
Nella specie il direttore di gara ha dato atto - in specifico supplemento di rapporto
appositamente sollecitato dal Giudice Sportivo - di aver fischiato la fine della gara quando
il suo cronometro segnava il minuto 49 (del secondo tempo) e cioè al termine dei 4 minuti
di recupero dallo stesso concessi. Nessuna ulteriore fonte di prova è ammissibile al fine di
contestare le risultanze di tale atto ufficiale (v. art. 31 lett. C del C.G.S.) nei procedimenti
attinenti la regolarità dello svolgimento delle gare: vanno dunque disattese le richieste
istruttorie della reclamante, con integrale conferma della decisione del primo giudice.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo della Società Livorno e
dispone l’incameramento della tassa.
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