LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Atalanta del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04). Procedura d’urgenza.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. MESSINA avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Atalanta del 21/3/04 – C.U. n. 310 del 30/3/04). Procedura d’urgenza. Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Messina, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara, con ammenda di € 3.000,00 - per il comportamento tenuto dai propri tifosi fuori dalla stadio prima dell’inizio della gara (in particolare, lancio di oggetti contro il pullman dell’Atalanta) - ha proposto reclamo d’urgenza la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione o, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima. A sostegno del gravame, si rileva che non sarebbe provata la circostanza in base alla quale la Soc. Messina avrebbe facilitato – con la colpevole inerzia dei propri addetti al servizio – la realizzazione dell’aggressione da parte di quel gruppo di tifosi violenti. A riprova di ciò, la Società reclamante ha prodotto un attestato della Questura di Messina in cui i fatti vengono fedelmente ricostruiti. In via istruttoria, la Soc. Messina chiede la visione, ex art. 31 lett. b2) C.G.S., la visione delle immagini televisive. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione In via preliminare, questa Commissione ritiene di accogliere l’istanza istruttoria avanzata dalla reclamante, ex art. 31 lett. b2) C.G.S., in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte. Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le immagini televisive ed udito il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento. Dagli atti ufficiali (in particolare, il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine) risulta che gli addetti della Soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi e, nello specifico, di agevolare l’accesso del pullman della squadra ospite all’interno dello stadio, venendo meno ai propri doveri ritardavano l’apertura del cancello di qualche minuto e che in tal modo i tifosi violenti si sono trovati nelle condizione di effettuare il lancio prolungato di oggetti verso il pullman stesso. Tale grave condotta, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Messina, è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenendo conto della pericolosità di tale comportamento e delle circostanze attenuanti invocate. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con quanto riportato nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagine, che è fonte privilegiata di prova. Ne deriva che la sanzione irrogata è equa, e quindi il reclamo deve essere respinto. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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