LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI Reclamo della Soc. VERONA: avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Verona dell’8/2/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMI
Reclamo della Soc. VERONA: avverso l’ammenda di € 4.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Treviso-Verona dell’8/2/04 – C.U. n. 246 del 10/2/04).
Il procedimento.
Avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la
sanzione della ammenda di € 4.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Treviso – Verona del 6 febbraio 2004, ha proposto reclamo la stessa
Società, chiedendo, in riforma della decisione impugnata la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, limitato ai soli fatti di danneggiamento, si rileva che non
risulterebbe comprovata la responsabilità dei propri sostenitori nella causazione dei danni
rilevati in alcuni locali adibiti a servizi igienici dello Stadio di Treviso, nonché alla rete di
recinzione dello Stadio, dal momento che il collaboratore dell’Ufficio Indagini, da un lato
non avrebbe avuto una percezione diretta degli asseriti danneggiamenti e, dall’altro lato, si
sarebbe limitato a prendere atto delle dichiarazioni rese da un dipendente della Soc. Treviso
relativamente all’attribuibilità dei danni alla condotta dei tifosi veronesi, peraltro non
confermate dal responsabile dell’Ordine Pubblico.
Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che sono incontestati i
fatti relativi al lancio di due petardi fatti esplodere dai sostenitori del Verona all’interno del
recinto di giuoco. A fronte di una sanzione che ha considerato globalmente tutte le condotte
addebitate, la Commissione ritiene che per i suddetti specifici episodi la sanzione equa sia
quella di € 2.000,00. Per contro, si ritiene la necessità di acquisire ulteriori elementi di
valutazione circa l’attribuibilità alla condotta dei tifosi veronesi dei danneggiamenti
riscontrati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in alcuni locali dello stadio adibiti a
servizi igienici, e pertanto – ai sensi dell’art. 30 n. 3 C.G.S. – la Commissione delibera di
incaricare l’Ufficio Indagini di effettuare ulteriori accertamenti sul punto, disponendo la
sospensione del procedimento in parte qua.
Il dispositivo.
Per tali motivi, la Commissione incarica l’Ufficio Indagini di effettuare ulteriori
accertamenti sul punto, disponendo la sospensione del procedimento in parte qua.
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