LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Guido ANGELOZZI – Direttore Sportivo Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3; Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Guido ANGELOZZI – Direttore Sportivo Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3; Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/03). Il procedimento Con provvedimento del 9/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Guido Angelozzi, Direttore sportivo della Soc. Catania, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che operano nell’ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha presentato una memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni dell’Angelozzi rientrerebbero nella sfera del diritto di critica e che, comunque, sarebbero state enfatizzate dal giornalista che le ha riportate. Inoltre, si osserva che il comportamento dell’incolpato si sarebbe realizzato al termine della gara e, dunque, in una situazione particolare. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per 2 mesi per Angelozzi e di € 5.000,00 per la Soc. Catania. È comparso altresì l’Angelozzi, il quale, dopo aver correttamente riconosciuto di aver sbagliato nel rilasciare le dichiarazioni, ha illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, riportandosi alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni rese dall’Angelozzi nel corso della trasmissione televisiva “Stadio 2 Sprint” del 7/12/2003 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (“è stata una partita pilotata”, “i collaboratori dell’arbitro hanno sbandierato a senso unico”, “ce lo dicano che non vogliono il Catania in serie B”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di soggetti che operano nell’ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Angelozzi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto anche della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 15 giorni a Guido Angelozzi e di € 2.500,00 alla Soc. Catania.
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