LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Fabio BAZZANI – calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Sampdoria-Empoli dell’8/11/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Fabio BAZZANI – calciatore Soc. Sampdoria: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Sampdoria-Empoli dell’8/11/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 4 dicembre 2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Fabio Bazzani, tesserato per la Soc. Sampdoria, per violazione
dell'art.1 comma 1 C.G.S., per aver sollevato la maglia di gioco, dopo la segnatura di una
rete, evidenziando il sottostante indumento che recava una scritta non consentita dal
Regolamento, nonché la Soc. Sampdoria, per la violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S., per
responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società incolpata ha fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale fa presente che la scritta impressa sulla maglia
del Bazzani deve ritenersi esclusivamente come un gesto goliardico e non certo offensivo,
finalizzato esclusivamente a promuovere la vendita a scopo benefico di magliette analoghe
a quella indossata dal deferito. Il comportamento del Bazzani deve inoltre ritenersi come
assolutamente episodico e la sua portata è stata amplificata dalla stampa vista la popolarità
del calciatore.
Per tali motivi, la Soc. Sampdoria chiede in via principale il proscioglimento dell’incolpato
e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione minima.
All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di
€ 2.000,00 per il Bazzani e l’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Sampdoria. I motivi della decisione
La Commissione sottolinea preliminarmente che l’apposizione di scritte o immagini
sull’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco deve ritenersi vietata,
indipendentemente dal contenuto delle scritte o della natura delle immagini, in forza del
disposto dell’art. 72 n. 4 bis comma primo delle N.O.I.F.
La Commissione quindi, esaminati gli atti e sentito il Vice Procuratore Federale, rileva che
il comportamento del Bazzani – dallo stesso peraltro non contestato - è certamente
censurabile in quanto contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità a cui i soggetti
tesserati sono tenuti e, altresì, all’art. 72 n. 4 delle N.O.I.F. dal cui contesto in via generale
può dedursi essere vietato apporre sugli indumenti di giuoco scritte non autorizzate di
qualsiasi natura (a maggior ragione se offensive o volgari).
Va aggiunto che proprio la popolarità del deferito avrebbe dovuto indurlo ad una condotta
leale, educata e sportiva, condotta non certo ravvisabile nella scritta e nell’immagine
impressa sulla maglietta mostrata dal Bazzani dopo la segnatura.
Sussiste pertanto la responsabilità per la violazione ascritta, ma, considerato che il Bazzani
ha presentato le sue scuse e che la stessa destinataria dell’immagine ha dimostrato
successivamente di avere inteso lo spirito puramente goliardico che animava l’incolpato,
appare adeguata la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore Fabio Bazzani la
sanzione della ammenda di € 1.500,00 e alla Soc. Sampdoria la sanzione dell’ammenda di €
1.500,00.
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