LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi AGNOLIN – consigliere Soc.Verona: violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 18 /12/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Luigi AGNOLIN – consigliere Soc.Verona: violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma
1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;
Soc. VERONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva
(dichiarazioni alla stampa del 18 /12/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 19 dicembre 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luigi Agnolin, Consigliere della Soc. Verona, per violazione degli artt. 3,
comma 1, 1 comma 1, 4 comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni
rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi
operanti nell’ambito federale, violato i principi di lealtà, correttezza e probità a cui sono
tenuti tutti i tesserati della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva,
sollevato dubbi sulla regolarità della gara, sulla procedura di designazione del direttore di
gara e sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, nonché la Soc. Verona a titolo di
responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, in ordine agli addebiti contestati al
suo dirigente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che i concetti espressi “non erano che dati
di fatto oggettivamente riscontrabili”, e ciò con riferimento sia alla “sudditanza
psicologica”, sia alla circostanza che la classe arbitrale dipenda a livello gestionale
economico ed amministrativo dalla FIGC; sia alla circostanza che, nel dubbio,
bisognerebbe assumere decisioni sempre più favorevoli al più debole, sia alla circostanza
che i Signori Paparesta e Mattei avrebbero ricevuto incarichi in seno alla FIGC dopo essere
stati arbitri. Si rileva altresì che dubbi sulla credibilità del calcio deriverebbero più dalcontesto globale dell’articolo, e quindi dalle dichiarazioni rese dagli altri intervistati,
piuttosto che da quanto espresso dal Signor Agnolin. Infine si richiama l’assenza di “ogni
pur minimo precedente disciplinare sia generico che specifico” al fine di evidenziare la
reale intenzione espressa nell’intervista.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 10.000,00 per l’Agnolin e di € 10.000,00 per la Soc. Verona.
Sono comparsi altresì il deferito ed il difensore degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già
formulate, chiedendo altresì, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
Il deferito, durante il dibattimento, ha manifestato il proprio rincrescimento per
l’interpretazione data alle sue dichiarazioni, volte in realtà non ad offendere o accusare,
quanto ad esprimere una critica “costruttiva” basata su elementi di fatto oggettivi ed
incontrovertibili. Atteggiamento tenuto dall’Agnolin durante tutta la sua lunga carriera in
ambito sportivo.
I motivi della decisione.
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Sig.
Agnolin riportate nell’articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 18 dicembre
2003, pag. 56, sono censurabili.
Una delle affermazioni fatte dall’incolpato (“…la colpa è del potentato che oggi gestisce il
calcio. La classe arbitrale non è indipendente né libera…”) tenuto conto del contenuto
letterale e valutata sia nel suo complesso, sia nel contesto di riferimento, travalica il lecito
diritto di critica, perché implicitamente adombra dubbi sulla regolarità e sulla correttezza
dello svolgimento del campionato.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Agnolin, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto dell’assenza di precedenti specifici per l’incolpato, delle
ragioni alla base delle dichiarazioni, della posizione e della qualifica dell’Agnolin
nell’ambito della Società, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo.
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 con ammonizione a Luigi Agnolin e quella dell’ammenda di € 1.000,00 alla Soc.
Verona.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 238 DEL 5 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi AGNOLIN – consigliere Soc.Verona: violazione art. 1 comma 1, art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 18 /12/03)."