LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 247 DEL 12 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 9-12-13 gennaio 2004). La Commissione, vista la richiesta di rinvio della discussione per motivi di salute presentata dal Gaucci; considerato che la Procura Federale non si è opposta all’accoglimento di tale istanza; rilevato che, pur di fronte alla genericità della motivazione addotta a sostegno dell’impedimento, appare comunque opportuno consentire al deferito di partecipare personalmente – come richiesto – alla discussione; rinvia alla riunione del 4 marzo 2004, ore 9.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it