LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Sergio CALIGARIS – allenatore Soc. Ternana: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. TERNANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Verona-Ternana dell’1/2/04).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Sergio CALIGARIS – allenatore Soc. Ternana: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;
Soc. TERNANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara
Verona-Ternana dell’1/2/04).
Il procedimento
Con provvedimento del 17/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Sergio Caligaris, allenatore in seconda tesserato per la Soc. Ternana, per
violazione dell'art. dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine
della gara Verona-Ternana del 1/2/2004, nonché la Soc. Ternana per violazione dell'art. 2,
comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Ternana hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che l’incolpato si
sarebbe limitato a lamentarsi del comportamento poco sportivo del calciatore avversario e a
sfiorare con la mano il volto di quest’ultimo ma senza alcuna volontarietà e, in secondo
luogo, che nel caso di specie non ricorrerebbe l’ipotesi della responsabilità oggettiva della
Società di appartenenza. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti
contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima per il Caligaris e il
proscioglimento per la Società.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara per il Caligaris e a quella dell’ammenda di €
5.000,00 per la Soc. Ternana.
È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del
Caligaris è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, all’imbocco del sottopassaggio,
l’incolpato colpiva con una mano aperta il volto di un calciatore della squadra avversaria.
Si tratta di un comportamento in contrasto con l’art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i
principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva.
Le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali.
Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità del Caligaris, alla quale segue quella
oggettiva della Società di appartenenza, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.
Sanzioni eque, conformemente agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in
casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per due
giornate effettive di gara a Sergio Caligaris e quella dell’ammenda di € 2.500,00 alla Soc.
Ternana.
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