LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele PORTANOVA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele PORTANOVA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 13/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Daniele Portauova, tesserato per la Soc. Napoli, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 25/11/2003 (Rebuffi-Portanova). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il mancato pagamento sarebbe in realtà dipeso dal fatto che – al momento – risultano non restituiti al Portanova due assegni dallo stesso emessi a beneficio dello stesso agente Rebuffi e del difensore di quest’ultimo, l’avv. Trapani. E’ infatti evidente, a detta del deferito, che in caso di esecuzione del lodo, i due assegni – se portati all’incasso – provocherebbero nel conto del Portanova uno scoperto bancario. A ciò si aggiungano, sempre a detta del deferito, le difficoltà economiche in cui versa la Società di appartenenza e, conseguentemente, lo stesso tesserato. Per questi motivi, chiede il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione dell’ammenda contenuta nei minimi. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 500,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Portanova, non avendo quest’ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 25 novembre 2003 - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione nei termini di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S., secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi (o pregressi con lo stesso agente), né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo arbitrale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Portanova. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a Daniele Portanova.
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