LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele PORTANOVA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 315 DELL’ 1 aprile 2004
– pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE
a carico:
Sig. Daniele PORTANOVA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11
comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 13/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Daniele Portauova, tesserato per la Soc. Napoli, per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le
Procedure Arbitrali, allegato B) del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di
Calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale
pronunciato in data 25/11/2003 (Rebuffi-Portanova).
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire
una memoria difensiva nella quale si rileva che il mancato pagamento sarebbe in realtà
dipeso dal fatto che – al momento – risultano non restituiti al Portanova due assegni dallo
stesso emessi a beneficio dello stesso agente Rebuffi e del difensore di quest’ultimo, l’avv.
Trapani. E’ infatti evidente, a detta del deferito, che in caso di esecuzione del lodo, i due
assegni – se portati all’incasso – provocherebbero nel conto del Portanova uno scoperto
bancario.
A ciò si aggiungano, sempre a detta del deferito, le difficoltà economiche in cui versa la
Società di appartenenza e, conseguentemente, lo stesso tesserato.
Per questi motivi, chiede il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione della sanzione
dell’ammenda contenuta nei minimi.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda
di € 500,00.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Portanova, non
avendo quest’ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 25 novembre 2003 -
provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione nei termini di cui all’art. 11, comma 2,
del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento per l’Esercizio
dell’Attività di Agente di Calciatori.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S., secondo il quale coloro che
sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non
rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi (o pregressi con lo stesso
agente), né tanto meno potendo questa Commissione sindacare il contenuto del lodo
arbitrale.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Portanova.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 500,00
a Daniele Portanova.
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