LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 e art. 17 comma 8 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta; Soc. SAMBENEDETTESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Sambenedettese-Giulianova del 7/3/04).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 325 DELL’8 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 1 comma 1 e art. 17 comma 8 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta; Soc. SAMBENEDETTESE: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Sambenedettese-Giulianova del 7/3/04). Il procedimento Con provvedimento del 22/03/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, presidente della Soc. Perugia, per violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 8, e 1 comma 1, del C.G.S. (principio di lealtà, probità e correttezza) e le Soc. Perugia e Sambenedettese ai sensi dell'art. 2 comma 4 del C.G.S., rispettivamente per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al detto signor Gaucci. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, in cui viene evidenziato che: - il Gaucci non aveva affatto inteso violare gli obblighi derivantigli dalle inibizioni comminate ma era sceso negli spogliatoi durante l’intervallo della partita in questione “unicamente per fruire di servizi igienici all’interno degli spogliatoi stessi” allo scopo di “evitare il contatto con il pubblico che, per un personaggio della sua notorietà si presta ad alcuni rischi”. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Gaucci alla sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, nonché dell’ammenda di € 2.500,00 per la Soc. Perugia e di € 2.500,00 per la Soc. Sambenedettese. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ufficiali, rileva che il comportamento del Gaucci è censurabile. Infatti, dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (fonte di prova privilegiata), si evince come il Signor Gaucci, sebbene inibito, si trovasse comunque all'interno degli spogliatoi. Di nessuna pregnanza il rilievo riguardante le motivazioni fisiologiche che hanno condotto il Gaucci negli spogliatoi, in quanto lo stesso poteva soddisfare tali esigenze accedendo ai servizi igienici della tribuna d’onore senza che tale accesso lo esponesse a particolari rischi da parte del pubblico. Affermata la responsabilità del Gaucci, ne consegue quella diretta del Perugia, ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., e quella oggettiva della Sambenedettese, sempre ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S. Sanzioni adeguate, tenuto conto delle circostanze dei fatti, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione per tali motivi delibera di infliggere al Sig. Luciano Gauci la sanzione di € 500,00, alla Soc. Perugia l'ammenda di € 500,00 e alla Soc. Sambenedettese l’ammenda di € 500,00.
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