Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 169/C del 11 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASCHIO ANTONIO (C.U. 159/C DEL 3/2/2004 GARA MARTINA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/2/2004) PROCEDURA D’ URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 169/C del 11 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASCHIO ANTONIO (C.U. 159/C DEL 3/2/2004 GARA MARTINA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/2/2004) PROCEDURA D’ URGENZA. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Sambenedettese Calcio chiedendo l’ annullamento delle sanzioni o in subordine la riduzione delle squalifiche ad una sola giornata. Sostiene, infatti, la reclamante che il calciatore Maschio non ha commesso azione violenta contro un avversario, ma ha, in azione di gioco, contrastato un avversario, senza causare a quest’ ultimo alcun danno fisico. A sostegno dei propri motivi la ricorrente ha prodotto a questa Commissione la video cassetta portante la registrazione dell’ azione oggetto di indagine. La Commissione, verificata l’ idoneità tecnica della video cassetta, ha deciso di visionare la stessa quale prova documentale allo scopo di verificare la sostenuta estraneità del tesserato all’ azione a lui addebitata. All’ esito di tale visione la Commissione ritiene non verificata l’ ipotesi di proscioglimento prevista dall’ art. 31 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva. Allo scopo, pertanto, di interpretare correttamente il referto di gara redatto dall’ arbitro unico elemento valido per la corretta valutazione dei fatti la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere allo stesso un supplemento. In tal sede il direttore di gara ha confermato che l’ intervento falloso del calciatore Maschio non poteva essere finalizzato al recupero del pallone, ma esclusivamente a colpire l’ avversario per impedirgli di continuare un’ azione di gioco dalla quale lo stesso Maschio era ormai di fatto escluso. Ritiene la commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento stimando equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it