Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 178/C del 24 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” GARA LUMEZZANE – PADOVA DEL 22 FEBBRAIO 2004

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 178/C del 24 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " GARA LUMEZZANE – PADOVA DEL 22 FEBBRAIO 2004 - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - risulta dettagliatamente relazionato a questo Giudice Sportivo dal rappresentante dell’ Ufficio Indagini, abilitato a formalizzare atto costituente prova privilegiata di fatti che si verificano nel corso degli incontri e che assumono rilevanza anche ai fini delle condotte illecite prevedute anche dall’ art. 10 C.G.S., che sostenitori della società Padova presenti sulle gradinate della società ospite lanciavano alcuni petardi senza cagionare danno. - Emerge inoltre, e con incontestabile chiarezza, che un gruppo di sostenitori - al termine del primo tempo, mentre i calciatori si avviavano agli spogliatoi – faceva oggetto di “insulti razzisti” un calciatore di colore della società lombarda. - Va rimarcato, peraltro, che dagli stessi atti emerge ancora che nella seconda frazione di gioco, in direzione del medesimo calciatore erano gridati cori e versi di chiaro sapore razziale. - In entrambi le occasioni non risulta che il descritto censurabile comportamento avesse assunto significato di protesta o di censura comunque riconducibile ad un qualche evento atletico o agonistico. - Ciò consente di affermare in maniera incontrovertibile che i comportamenti descritti rientrano perfettamente all’ interno della previsione normativa di cui all’ art. 10, 2° comma G.G.S. quale gratuita ed evidente manifestazione di discriminazione razziale. - Nè risulta che altri settori della stessa tifoseria o rappresentanti della società siano intervenuti o abbiano manifestato dissociazione. - In presenza di tali fatti, devesi a questo punto rilevare che la società Padova si segnala per una specifica recidività in episodi similari già più volte sanzionati da questo Giudice Sportivo, da ultimo (giusta deliberazione della Commissione Disciplinare).anche con la diffida. - In forza dei principi che disciplinano la materia della recidività e gli effetti della contestata diffida, devesi infliggere alla società Padova sanzione conseguente ed adeguata al fatto in esame. - La pena ritenuta del tutto proporzionata e conforme ai criteri di giustizia appare quella prevista dall’ art. 10 c.5, 2° inciso, che impone, unitamente alla sanzione pecuniaria, quella ulteriore della squalifica del campo. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di squalificare per una gara effettiva il campo di gioco della società Padova con decorrenza immediata ed infliggere l’ ammenda di € 3.000.00.= - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza
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