Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PELLEGRINO MAURIZIO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA PATERNO’ -TERAMO DELL’ 8/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PELLEGRINO MAURIZIO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA PATERNO’ -TERAMO DELL’ 8/2/2004). Dal referto di gara dell'assistente arbitrale risulta che al 36° del secondo tempo l'allenatore del Paternò Calcio, Maurizio Pellegrino, ha proferito all'indirizzo del direttore di gara la seguente frase "cretino, non capisci un c….". A seguito di ciò il Giudice Sportivo ha inflitto al suddetto tesserato la squalifica per due gare "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (r.A.A.)". La società ha proposto reclamo contro la delibera di cui sopra per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il tesserato non avrebbe rivolto direttamente all'arbitro distante la frase di critica al suo operato, che potesse essere intellegibile da parte dello stesso, ed ha aggiunto che l'espressione offensiva sarebbe stata invece percepita solo dall'assistente, per cui la squalifica per due turni, valutata nel particolare contesto, sarebbe troppo penalizzante. All'esito dell'odierna riunione, si ritiene che l'assunto della società possa essere condiviso. E’ dato di fatto inconfutabile che l'arbitro non ha percepito direttamente a causa della distanza la frase di offesa pronunciata dal Pellegrino, perché altrimenti non avrebbe fatto riferimento al referto di gara dell'assistente arbitrale. Trattasi, quindi, non della fattispecie di aggressione verbale diretta alla persona dell'arbitro presente, ma della fattispecie della offesa non direttamente percepita o percepibile, che è molto diversa dalla prima e che la giurisprudenza disciplinare punisce con una sanzione di minore entità. Valutato il fatto nel contesto correttamente prospettato dalla società reclamante, appare di giustizia irrogare al tesserato la squalifica per un solo turno di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Paternò Calcio S.r.l. riducendo la squalifica ad una gara effettiva inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore Maurizio Pellegrino. La tassa non va addebitata.
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