Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PELLEGRINO MAURIZIO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA PATERNO’ -TERAMO DELL’ 8/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PELLEGRINO MAURIZIO (C.U.
165/C DEL 10/2/2004 GARA PATERNO’ -TERAMO DELL’ 8/2/2004).
Dal referto di gara dell'assistente arbitrale risulta che al 36° del
secondo tempo l'allenatore del Paternò Calcio, Maurizio Pellegrino, ha
proferito all'indirizzo del direttore di gara la seguente frase "cretino, non
capisci un c….". A seguito di ciò il Giudice Sportivo ha inflitto al suddetto
tesserato la squalifica per due gare "per comportamento offensivo verso
l'arbitro durante la gara (r.A.A.)".
La società ha proposto reclamo contro la delibera di cui sopra per
ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che
il tesserato non avrebbe rivolto direttamente all'arbitro distante la frase di
critica al suo operato, che potesse essere intellegibile da parte dello stesso,
ed ha aggiunto che l'espressione offensiva sarebbe stata invece percepita
solo dall'assistente, per cui la squalifica per due turni, valutata nel particolare
contesto, sarebbe troppo penalizzante.
All'esito dell'odierna riunione, si ritiene che l'assunto della società
possa essere condiviso.
E’ dato di fatto inconfutabile che l'arbitro non ha percepito direttamente
a causa della distanza la frase di offesa pronunciata dal Pellegrino, perché
altrimenti non avrebbe fatto riferimento al referto di gara dell'assistente
arbitrale. Trattasi, quindi, non della fattispecie di aggressione verbale diretta
alla persona dell'arbitro presente, ma della fattispecie della offesa non
direttamente percepita o percepibile, che è molto diversa dalla prima e che la
giurisprudenza disciplinare punisce con una sanzione di minore entità.
Valutato il fatto nel contesto correttamente prospettato dalla società
reclamante, appare di giustizia irrogare al tesserato la squalifica per un solo
turno di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Paternò Calcio S.r.l. riducendo la
squalifica ad una gara effettiva inflitta dal Giudice Sportivo all'allenatore
Maurizio Pellegrino.
La tassa non va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 182/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PATERNÒ CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PELLEGRINO MAURIZIO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA PATERNO’ -TERAMO DELL’ 8/2/2004)."