Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 198/C del 9 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DEL 7 MARZO 2004 GARA ACIREALE – VIS PESARO

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 198/C del 9 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARE DEL 7 MARZO 2004 GARA ACIREALE – VIS PESARO - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - risulta uniformemente dai referti degli ufficiali di gara e dalla relazione dell’ Ufficio Indagini che durante l’ incontro si dava luogo a lancio di bottigliette in direzione di un assistente arbitrale senza colpire. - Al termine della gara e durante la fase del rientro negli spogliatoi da parte dei componenti della terna, un gruppo di esagitati che sostava indebitamente e per diretta responsabilità della società all’ interno del recinto di gioco affrontava l’ arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose e di grave minaccia; in tale contesto alcuni dei suddetti facinorosi colpivano l’ arbitro con due lievi calci ad una gamba, nel mentre dovevano intervenire le forze dell’ ordine perchè a questi fosse consentito di raggiungere gli spogliatoi, dove pure erano presenti abusivamente altre persone che gli rivolgevano nuove espressioni ingiuriose. - Contemporaneamente a quanto sopra descritto uno degli assistenti arbitrali veniva affrontato da tre persone non identificate che gli rivolgevano più volte frasi offensive, mentre uno di essi lo colpiva al viso con uno sputo; anche in tal caso solo l’ intervento della forza pubblica consentiva all’ assistente arbitrale di guadagnare gli spogliatoi. - Anche l’ altro assistente arbitrale, e nel medesimo contesto, veniva avvicinato da un addetto della società il quale gli rivolgeva ripetute frasi ingiuriose e di minaccia, nel contempo afferrandolo con due dita sotto il mento e successivamente allontanandosi, ancora rivolgendogli ingiurie. - Quelli descritti essendo i fatti quali emergenti da atti costituenti fonte di prova privilegiata per il Giudice Sportivo, devesi operarne la valutazione ai fini della irrogazione di sanzione che sia proporzionata e del tutto adeguata agli accadimenti. - A tale specifico fine deve sottolinearsi la oggettiva ed incontestabile gravità dei comportamenti assunti da addetti e sostenitori della società siciliana, che ne risponde in forza del principio di responsabilità oggettiva. - Particolarmente censurabili e gravi gli atteggiamenti offensivi e di minaccia rivolti agli ufficiali di gara , uno dei quali anche fatto oggetto di uno sputo sul viso, da parte di soggetti ai quali era stato consentito l’ ingresso in zona prossima agli spogliatoi e che hanno reiteratamente assunto atteggiamento aggressivo tale da provocare il ripetuto intervento delle forze dell’ ordine. - Ancora più grave, in relazione alla identificazione della giusta misura della pena che si ritiene di infliggere, i gesti di violenza fisica di cui sono stati oggetto l’ arbitro ed un suo assistente, comunque raggiunti da intenzionali atteggiamenti aggressivi da parte di facinorosi ed a nulla rilevando che essi non abbiano patito conseguenze alle loro incolumità. - Così pure, e da ultimo, non può non tenersi conto del fatto che un folto gruppo di esagitati riusciva a presidiare le uscite dello stadio fino alle ore 20 circa, quando gli ufficiali di gara si allontanavano solo in quanto condotti a bordo di mezzi militari e scortati fin fuori della città dalle forze dell’ ordine. - Per conseguenza, tenuto anche conto delle numerose pregresse occasioni nelle quali la società Acireale è già stata oggetto di sanzioni pecuniarie inflitte da questo Giudice Sportivo e tenuto conto globalmente dei fatti, delle motivazioni e delle conseguenze si ritiene del tutto congrua la sanzione inflitta come in dispositivo. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di squalificare per una gara effettiva il campo di gioco della società Acireale; b) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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