Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE AUTERI GAETANO (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA VITERBESE-MARTINA DEL 18/01/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE AUTERI GAETANO (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA VITERBESE-MARTINA DEL 18/01/2004). Con lettera del 26/1/2004 la società Martina ricorreva innanzi a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento sanzionatorio irrogato dal Giudice Sportivo nei confronti del suo allenatore Auteri Gaetano. Con tale atto il Giudice aveva inflitto la sanzione della squalifica per due gare effettive al citato tesserato per comportamento offensivo da egli tenuto a margine della gara Viterbese-Martina del 18/1/2004. Nel suo reclamo la società Martina sosteneva che l’ atteggiamento tenuto dal suo allenatore fosse stato certamente irriguardoso, ma non contenesse quegli elementi offensivi che il Giudice Sportivo aveva rinvenuto nel comportamento descritto dagli ufficiali di gara. In realtà il comportamento dell’ allenatore Auteri deve essere inquadrato nella tipologia delle espressioni offensive rivolte sia all’ arbitro Brunatti “siete una vergogna” sia all’ assistente arbitrale Costa “siete la vergogna del calcio italiano”. Tale atteggiamento viola certamente quei criteri di lealtà sportiva cui devono uniformarsi i tesserati nell’ esercizio della loro attività. Ritiene quindi questa Commissione che il comportamento tenuto dall’ Auteri debba essere sanzionato nella misura indicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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