Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO ED INIBIZIONE PRESIDENTE DEZIO ANGELO SINO A TUTTO IL 30/4/2004 (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA VITTORIA-MELFI DEL 18/01/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 162/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETÀ F.C. VITTORIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.500,00 EURO ED INIBIZIONE PRESIDENTE DEZIO ANGELO SINO A TUTTO IL 30/4/2004 (C.U. 142/C DEL 20/1/2004 GARA VITTORIA-MELFI DEL 18/01/2004). Con delibera del Giudice Sportivo ad Angelo Dezio, presidente della società Vittoria, veniva irrogata la sanzione dell’ inibizione sino al 30 Aprile 2004 per plateali, reiterate e volgari proteste verso l'arbitro nonché per comportamento non regolamentare; espulso, si rifiutava di allontanarsi dal terreno di gioco ed anzi entrava in campo convinto a lasciare il terreno per l'intervento di alcuni agenti di polizia; in seguito, al termine del primo tempo di gara, attendeva l'arbitro all'ingresso degli spogliatoi e unitamente a persona non identificata e non autorizzata rivolgeva ancora all'arbitro frasi ingiuriose ed intimidatorie e mentre quest'ultimo proseguiva verso il proprio spogliatoio cercava di aggredirlo da tergo, senza riuscire nell'intento per l'intervento delle forze dell'ordine;infine si portava nello spogliatoio dell'arbitro reiterando il comportamento offensivo in precedenza tenuto e analoga condotta poneva in essere quando gli ufficiali di gara si apprestavano a lasciare l'impianto sportivo (sanzione aggravata per la sua qualità di dirigente addetto all’ arbitro, espulso R.A e A.A.), ed alla società Vittoria la somma di 1.500,00 euro perché al termine del primo tempo di gara un isolato sostenitore si introduceva sul terreno di gioco dirigendosi con atteggiamento minaccioso verso l'arbitro venendo prontamente bloccato dalle forze dell'ordine; per ripetute e volgari espressioni offensive e minacciose rivolte per tutta la prima parte della gara ad un assistente arbitrale per presenza di persona non identificata all'ingresso del tunnel degli spogliatoi che rivolgeva espressioni offensive all'arbitro; per lancio in campo al termine del primo tempo di gara di aste di plastica e bottigliette, senza colpire. Presentava ricorso la società, nella forma e nei termini di rito, sostenendo che il Dezio non aveva rincorso l’ arbitro per aggredirlo, ma per cercare delle spiegazioni sul suo operato; protestava quindi la sproporzione della sanzione irrogata al presidente ed alla società rispetto agli eventi effettivamente accaduti, in particolare sottolineando che gli oggetti lanciati in campo non potevano provocare alcun danno perché leggeri, e concludeva chiedendo la riduzione delle sanzioni irrogate. All’ odierna riunione nessuno era presente. Osserva la Commissione che il proposto reclamo merita di essere respinto. Quanto alla condotta del presidente Dezio si osserva che la sua qualifica di presidente ed in particolare di dirigente addetto all’ arbitro, la reiterazione degli episodi (sul terreno di giuoco e negli spogliatoi), la pronuncia di parole gravemente offensive e scurrili nei confronti del direttore di gara e la necessità dell’ intervento di ben tre agenti di polizia per allontanare il predetto dal terreno di giuoco, giustificano pienamente l’ irrogazione nei suoi confronti della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ed in questa sede reclamata. Quanto all’ ammenda si osserva che la stessa pare equa e proporzionata in relazione ai fatti oggetto dei referti della terna arbitrale, atteso la reiterazione degli episodi, la loro pericolosità (lancio di oggetti in campo) e l’ invasione di campo di solitario sostenitore del Vittoria accompagnata però dalla pronunzia di ripetute e volgari espressioni offensive e minacciose rivolte per tutta la durata del primo tempo ad un assistente arbitrale. Per questi motivi la Commissione
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