Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE TOMEI FRANCESCO GIUSEPPE ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA LANCIANO-L’ AQUILA DEL 15/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE TOMEI FRANCESCO GIUSEPPE ED AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA LANCIANO-L’ AQUILA DEL 15/2/2004). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale veniva squalificato per quattro gare il calciatore Tomei Francesco e veniva comminata l’ ammenda di 3.000,00 euro alla società L’ aquila Calcio, ricorre la detta società sostenendo che l’ atto del calciatore, pur deprecabile, non può qualificarsi di particolare violenza e che grida e versi di discriminazione razziale da parte di gruppi di propri sostenitori erano addebitabili ad uno sparuto gruppo di tifosi e chiede la riduzione delle dette sanzioni. Nell’ odierna riunione è presente l’ avv. Monica Fiorillo per L’ Aquila Calcio S.p.a. che si rifà ai motivi del ricorso. Dal rapporto dell’ arbitro e dal più preciso supplemento, richiesto da questa Commissione, si evince chiaramente che il Tomei ha colpito a gioco fermo un avversario con una testata al volto procurandogli una piccola ferita sotto l’ occhio sinistro con fuoriuscita di sangue. A causa di ciò il calciatore è dovuto uscire dal terreno di gioco, e dopo aver fatto ricorso alle cure dei sanitari, è rientrato dopo circa un minuto e senza conseguenza alcuna. Come più volte statuito, in analoghe fattispecie, da parte di questa Commissione non è ipotizzabile la “particolare violenza” di cui all’ art.14 f) tutte le volte che il calciatore colpito possa riprendere il gioco, evidenziando che l’ atto di violenza non abbia procurato alcuna menomazione apprezzabile. Esclusa quindi la “particolare violenza” la squalifica può essere diversamente determinata non applicandosi il minimo (4 giornate) previsto in tale caso. Le circostanze e le modalità del fatto (testata, gioco fermo, fuoriuscita di sangue) meritano una sanzione adeguata che può determinarsi in tre giornate. Per quanto riguarda i cori espressivi di discriminazione razziale questi sono descritti dettagliatamente nel rapporto dell’ assistente dell’ arbitro. Il Numero limitato di tifosi che ha messo in atto tale deprecabile comportamento, il limitato spazio temporale dal 10’ al 30’ del secondo tempo e quando il calciatore toccava il pallone, hanno fatto, giustamente, al Giudice Sportivo applicare la sanzione di 3.000,00 euro che è la sanzione minima prevista per la violazione di cui all’ art.10 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva e che non può essere ridotta. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a. riducendo la squalifica del calciatore Tomei Francesco a tre gare effettive e confermando l’ ammenda di 3.000,00 euro. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it