Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABBRI MIRCO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA SAMBENEDETTESE-VIS PESARO DELL’ 8/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABBRI MIRCO (C.U. 165/C DEL 10/2/2004 GARA SAMBENEDETTESE-VIS PESARO DELL’ 8/2/2004). Reclamando nei modi e nei termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al proprio allenatore Fabbri Mirco la squalifica per sei gare effettive, per avere al termine della gara disputatasi l’ 8/2/2004 fra essa reclamante e la società Sambenedettese, tenuto nei confronti di uno degli assistenti arbitrali e dello stesso arbitro il comportamento descritto nella motivazione dell’ adottato provvedimento, la società Vis Pesaro dichiara di ritenere la pena eccessivamente afflittiva dato che, a tutto concedere, il presunto comportamento ascritto al Fabbri “per quanto sia sotto molti aspetti riprovevole e stigmatizzabile non costituisce comunque una violazione talmente grave da giustificare la sanzione comminata”. Conseguentemente chiede che detta sanzione venga congruamente ridotta. Questo poiché, ad avviso della reclamante, quello del quale si discute avrebbe dovuto essere correttamente inteso come “un comportamento di protesta verso la direzione di quella gara susseguente ad un torto clamoroso subito, ma il tutto fine a se stesso”. Nel corso della richiesta audizione personale, l’ avv. Luca Mascioli, delegato a rappresentare la società reclamante, ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame ed è stato altresì ascoltato il Fabbri. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, interrogato l’ arbitro a chiarimento, preso atto delle dichiarazioni rese in questa sede dalla parti interessate ed esaminati gli atti, è dell’ avviso che i titoli di incolpazione contestati al Fabbri dal Primo Giudice trovino piena corrispondenza con la ricostruzione degli episodi quali emergono dai documenti ufficiali, alle cui risultanze il Codice di Giustizia Sportiva conferisce vigore di prova privilegiata, ma che comunque (pure tenendo conto del fatto che per giurisprudenza consolidata di questa Commissione le infrazioni commesse dai dirigenti ed allenatori sono più severamente penalizzate) il riprovevole comportamento tenuto dal Fabbri nel particolare contesto considerato trovi equa sanzione nella squalifica per cinque gare e che in tali limiti il gravame meriti positiva considerazione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Vis Pesaro 1898 S.r.l. riducendo la squalifica a cinque gare effettive all’ allenatore Fabbri Mirco. La tassa non va addebitata.
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