Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DE LUCA FRANCESCO ED SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MORGANTI GABRIELE (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA GROSSETO-FANO DEL 15/2/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 191/C del 3 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ FANO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DE LUCA FRANCESCO ED SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE MORGANTI GABRIELE (C.U. 173/C DEL 17/2/2004 GARA GROSSETO-FANO DEL 15/2/2004). Con due separate delibere il Giudice Sportivo ha squalificato, ciascuno per due gare effettive, il calciatore Francesco De Luca e l’ allenatore Gabriele Morganti, entrambi tesserati per il Fano Calcio il primo “per comportamento offensivo verso l’ arbitro al termine della gara” il secondo “ per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara durante l’ incontro (espulso r.A.A.)”. Riferisce l’ arbitro dell’ incontro Grosseto-Fano che il calciatore, a fine della gara, gli si faceva incontro con fare minaccioso dicendo “ sei proprio una vergogna, ma che c… hai combinato” mentre l’ assistente arbitrale che ha riferito l’ episodio deduce nel proprio referto che l’ allenatore del Fano entrava nel terreno di gioco per circa 2–3 metri e rivolgeva all’ arbitro e allo stesso assistente questa frase “deficienti non ci sono più palloni!! Si perde tempo e tu assistente, idiota, diglielo tu. Non capite un c….”. Avverso l’ indicate delibere e per ottenere una riduzione delle due sanzioni ha proposto unico reclamo la società Fano Calcio sostenendo che nella frase profferita dal calciatore De Luca non è ravvisabile un comportamento offensivo verso l’ arbitro ma, semmai, una pretesa espressa in termini irriguardosi e, per l’ allenatore Morganti, che egli intendeva rivolgere le proprie proteste esclusivamente verso la panchina avversaria colpevole, a suo dire, della sparizione dal campo dei palloni di riserva e dei raccattapalle che, dopo il vantaggio acquisito dall’ antagonista Grosseto, determinava una inammissibile perdita di tempo. All’ odierno dibattimento sono intervenuti gli interessati assistiti dal legale nominato dalla società il quale, ribaditi i motivi del reclamo, ha insistito nelle precisate conclusioni. Osserva la Commissione che, a quanto risulta dagli atti ufficiali, le espressioni sopra riportate hanno indubbiamente caratteri di offensività verso gli ufficiali di gara e risulta altresì indubbio che, ad essi ,fossero personalmente rivolte. Poiché le sanzioni inflitte ai tesserati sono altresì proporzionate alle infrazioni dai medesimi commesse, il reclamo non può essere accolto e le delibere impugnate vanno confermate. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Fano Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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