Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCINI MARCO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ALLEGRI MASSIMILIANO (C.U. 189/C DEL 2/3/2004 GARA AGLIANESE-IMOLESE DEL 29/2/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCINI MARCO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ALLEGRI MASSIMILIANO (C.U. 189/C DEL 2/3/2004 GARA AGLIANESE-IMOLESE DEL 29/2/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA. Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare all'allenatore Massimiliano Allegri e al calciatore Marco Francini, entrambi della società Aglianese, "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale". Contro tale delibera ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la società Aglianese con lo scopo di ottenere per l'Allegri in tesi l'ammonizione con diffida e in ipotesi la riduzione della squalifica e per il Francini la revoca della squalifica stessa. Relativamente all'allenatore, ha sostenuto che il suddetto non avrebbe pronunciato la frase offensiva attribuitagli dall'assistente nel suo referto ("vaffan .... alza la bandierina, alza la bandierina"), ma che avrebbe soltanto sollecitato I'ufficiale di gara ad alzare la bandierina per richiamare la attenzione dell'arbitro, per cui la sua condotta dovrebbe qualificarsi di semplice protesta. Relativamente al calciatore, ha sostenuto che questi non avrebbe pronunciato la frase attribuitagli dall'assistente arbitrale nel suo referto ("ma quando c .... la alzi la bandierina cogl ...., vaffanc... "), ma si sarebbe limitato a protestare da terra, in quanto trattenuto per la maglia nell'atto del calciare, ed ha aggiunto che il direttore di gara, stando di spalle, avrebbe errato nell'attribuirgli per mera intuizione, essendo la vittima del fallo, la frase offensiva urlata all'indirizzo del suo assistente. All'esito della odierna riunione, nella quale nessuno è comparso, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto né per l'allenatore, né per il calciatore. In sede di supplemento l'arbitro e l'assistente arbitrale hanno confermato i referti di gara, dichiarandosi certi sia del contenuto delle frasi offensive sia dei responsabili delle stesse, rispettivamente identificati nelle persone del Francini e dell'Allegri, in tal modo conflittando appieno l'assunto della società reclamante. Nessun ausilio può derivare dalla cassetta offerta in visione alla Commissione, in quanto, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni che ne legittimino l'uso, si rileva che nella fattispecie il mezzo non offre sufficienti garanzie di giudizio, per cui la decisione deve essere presa sulla sola scorta degli atti ufficiali, che oltretutto sono nella specie connotati da particolare chiarezza e precisione. Per le decisive seppur sintetiche osservazioni sopra svolte s'impone la reiezione del gravame con l'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Aglianese per le squalifiche inflitte all’ allenatore Massimiliano Allegri e al calciatore Marco Francini. La tassa va addebitata.
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