Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCINI MARCO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ALLEGRI MASSIMILIANO (C.U. 189/C DEL 2/3/2004 GARA AGLIANESE-IMOLESE DEL 29/2/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 200/C del 10 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCINI MARCO E
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ALLEGRI
MASSIMILIANO (C.U. 189/C DEL 2/3/2004 GARA AGLIANESE-IMOLESE
DEL 29/2/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare all'allenatore Massimiliano Allegri e al calciatore Marco
Francini, entrambi della società Aglianese, "per comportamento offensivo
verso un assistente arbitrale".
Contro tale delibera ha proposto reclamo con procedura d'urgenza la
società Aglianese con lo scopo di ottenere per l'Allegri in tesi l'ammonizione
con diffida e in ipotesi la riduzione della squalifica e per il Francini la revoca
della squalifica stessa. Relativamente all'allenatore, ha sostenuto che il
suddetto non avrebbe pronunciato la frase offensiva attribuitagli
dall'assistente nel suo referto ("vaffan .... alza la bandierina, alza la
bandierina"), ma che avrebbe soltanto sollecitato I'ufficiale di gara ad alzare la
bandierina per richiamare la attenzione dell'arbitro, per cui la sua condotta
dovrebbe qualificarsi di semplice protesta. Relativamente al calciatore, ha
sostenuto che questi non avrebbe pronunciato la frase attribuitagli
dall'assistente arbitrale nel suo referto ("ma quando c .... la alzi la bandierina
cogl ...., vaffanc... "), ma si sarebbe limitato a protestare da terra, in quanto
trattenuto per la maglia nell'atto del calciare, ed ha aggiunto che il direttore di
gara, stando di spalle, avrebbe errato nell'attribuirgli per mera intuizione,
essendo la vittima del fallo, la frase offensiva urlata all'indirizzo del suo
assistente.
All'esito della odierna riunione, nella quale nessuno è comparso, ritiene
la Commissione che il reclamo non possa essere accolto né per l'allenatore,
né per il calciatore.
In sede di supplemento l'arbitro e l'assistente arbitrale hanno
confermato i referti di gara, dichiarandosi certi sia del contenuto delle frasi
offensive sia dei responsabili delle stesse, rispettivamente identificati nelle
persone del Francini e dell'Allegri, in tal modo conflittando appieno l'assunto
della società reclamante.
Nessun ausilio può derivare dalla cassetta offerta in visione alla
Commissione, in quanto, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni che
ne legittimino l'uso, si rileva che nella fattispecie il mezzo non offre sufficienti
garanzie di giudizio, per cui la decisione deve essere presa sulla sola scorta
degli atti ufficiali, che oltretutto sono nella specie connotati da particolare
chiarezza e precisione.
Per le decisive seppur sintetiche osservazioni sopra svolte s'impone la
reiezione del gravame con l'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Aglianese per le squalifiche
inflitte all’ allenatore Massimiliano Allegri e al calciatore Marco Francini.
La tassa va addebitata.
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