Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE IN SECONDA OTTONI CLAUDIO ED AMMONIZIONE ALLENATORE ULIVIERI RENZO (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA PADOVA-NOVARA DEL 7/3/2004) PROCEDURA D’ URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE IN SECONDA OTTONI CLAUDIO ED AMMONIZIONE ALLENATORE ULIVIERI RENZO (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA PADOVA-NOVARA DEL 7/3/2004) PROCEDURA D’ URGENZA. Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva ammonito l’ allenatore Renzo Ulivieri e squalificato per una gara l’ allenatore in seconda Claudio Ottoni ha presentato in data 10/3/2004 reclamo con procedura d’ urgenza il Calcio Padova. Rileva questa Commissione che ai sensi dell’ art.32/9 Codice di Giustizia Sportiva " il procedimento d’ urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara o sanzioni minori" ad eccezione dei procedimenti in detto articolo previsti. Pertanto il reclamo, con procedura d’ urgenza presentato avverso la squalifica di una giornata (Ottoni) e l’ ammonizione (Ulivieri) è inammissibile. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’ inammissibilità del reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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