Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LOVISON THIERRY (C.U. 189/C DEL 2/3/2004 GARA LODIGIANI-RUTIGLIANO DEL 28/2/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 208/C del 17 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LOVISON THIERRY (C.U. 189/C
DEL 2/3/2004 GARA LODIGIANI-RUTIGLIANO DEL 28/2/2004).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
U.S. Rutigliano chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata di gara.
Lamenta la ricorrente il fatto che il calciatore colpito dal Lovison sia stato
squalificato per una sola giornata pur avendo a sua volta colpito in reazione il
predetto calciatore del Rutigliano; ed in ogni caso, vi aggiunge, l’ episodio non
ha provocato conseguenze fisiche ai calciatori.
Gli argomenti proposti dalla ricorrente non appaiono convincenti. La
squalifica per due gare è normalmente comminata per gli atti di violenza,
verso avversario, compiuti a gioco fermo, e la sanzione può essere aggravata
in caso di conseguenze fisiche pregiudizievoli per il destinatario dell’ atto
stesso.
E’ analogamente di prassi considerare la reazione ad un precedente
atto di violenza subito come una circostanza attenuante della responsabilità
dell’ autore dell’ atto di violenza.
Pertanto così valutati i fatti oggetto di ricorso la Commissione giudica
equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Rutigliano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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