Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CROCE DANIELE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA BENEVENTO-TARANTO DEL 7/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CROCE DANIELE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA BENEVENTO-TARANTO DEL 7/3/2004). Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore Daniele Croce veniva squalificato per tre gare effettive “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale; alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso cercava il contatto con il suddetto assistente e doveva essere trattenuto da compagni e dirigenti (r.A.A.)”. Proponeva reclamo, nella firma e nei termini di rito, la società Taranto Calcio, chiedendo riduzione della sanzione perché non ci fu alcuna aggressione alla terna arbitrale e neppure alcun contatto tra il calciatore e l’ assistente arbitrale. All’ odierna riunione la difesa della società Taranto concludeva per l’ accoglimento del reclamo. Osserva la Commissione che il reclamo merita accoglimento. Il comportamento offensivo è provato dal rapporto del direttore di gara e dall’ assistente arbitrale, atti ufficiali e di fede privilegiata, che riportano le espressioni pronunciate dal calciatore, palesemente offensive per il significato proprio delle parole usate. Si ritiene peraltro equo irrogare al calciatore la sanzione di due gare di squalifica, attesa la sostanziale contestualità degli episodi sanzionati dal Giudice Sportivo e la circostanza che non fu commesso alcun atto di violenza né, verosimilmente, alcun tentativo di aggressione nei confronti dell’ assistente posto che di tanto il diretto interessato nulla riferisce in proposito, limitandosi a scrivere che il calciatore “urlava e gesticolava”. Non potendosi, per la sua non univocità, interpretare poi il comportamento tenuto dal calciatore dopo la sua espulsione come tentativo di aggressione, va pertanto accolto il proposto reclamo, riducendo da tre a due gare la squalifica irrogata al calciatore Daniele Croce. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della società Taranto Calcio S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Croce Daniele a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it