Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CROCE DANIELE (C.U. 198/C DEL 9/3/2004 GARA BENEVENTO-TARANTO DEL 7/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 217/C del 24 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE CROCE DANIELE (C.U. 198/C DEL
9/3/2004 GARA BENEVENTO-TARANTO DEL 7/3/2004).
Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore Daniele Croce veniva
squalificato per tre gare effettive “per comportamento offensivo verso un
assistente arbitrale; alla notifica del provvedimento disciplinare lo stesso
cercava il contatto con il suddetto assistente e doveva essere trattenuto da
compagni e dirigenti (r.A.A.)”.
Proponeva reclamo, nella firma e nei termini di rito, la società Taranto
Calcio, chiedendo riduzione della sanzione perché non ci fu alcuna
aggressione alla terna arbitrale e neppure alcun contatto tra il calciatore e
l’ assistente arbitrale.
All’ odierna riunione la difesa della società Taranto concludeva per
l’ accoglimento del reclamo.
Osserva la Commissione che il reclamo merita accoglimento.
Il comportamento offensivo è provato dal rapporto del direttore di gara e
dall’ assistente arbitrale, atti ufficiali e di fede privilegiata, che riportano le
espressioni pronunciate dal calciatore, palesemente offensive per il significato
proprio delle parole usate. Si ritiene peraltro equo irrogare al calciatore la
sanzione di due gare di squalifica, attesa la sostanziale contestualità degli
episodi sanzionati dal Giudice Sportivo e la circostanza che non fu commesso
alcun atto di violenza né, verosimilmente, alcun tentativo di aggressione nei
confronti dell’ assistente posto che di tanto il diretto interessato nulla riferisce
in proposito, limitandosi a scrivere che il calciatore “urlava e gesticolava”.
Non potendosi, per la sua non univocità, interpretare poi il comportamento
tenuto dal calciatore dopo la sua espulsione come tentativo di aggressione, va
pertanto accolto il proposto reclamo, riducendo da tre a due gare la squalifica
irrogata al calciatore Daniele Croce.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della società Taranto Calcio S.r.l.
riducendo la squalifica al calciatore Croce Daniele a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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