Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO DIRIGENTE GHERL PIER LUIGI (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 6 APRILE 2004 (C.U. 207/C DEL 16/3/2004 GARA CESENA-LUCCHESE DEL 14/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO DIRIGENTE GHERL PIER LUIGI (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 6 APRILE 2004 (C.U. 207/C DEL 16/3/2004 GARA CESENA-LUCCHESE DEL 14/3/2004). L’ arbitro della gara Cesena-Lucchese del 14.3.04 riferisce nel proprio rapporto di aver allontanato dal terreno di gioco, al 32° del primo tempo, il dirigente del Cesena Pier Luigi Gherl perché “protestava gridando co.. assistente che c… alzi la bandiera..” e dopo la notifica dell’ espulsione reiterava all’ indirizzo del direttore di gara la frase “co... di m... come tutti voi arbitri e quindi usciva applaudendomi in chiaro gesto di scherno”. Con la delibera indicata in epigrafe, giudicato il comportamento descritto come “offensivo verso l’ arbitro durante la gara; allontanato, reiterava nuove volgari offese assumendo inoltre atteggiamento di scherno (espulso)”, il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato Pier Luigi Gherl l’ inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 6 aprile 2004. Per ottenere una riduzione della sanzione il tesserato ha proposto reclamo avverso questa delibera e, ammesso il fatto contestato, ha cercato di limitarne la portata con la giustificazione che si è trattato di uno sfogo, istintivo e privo di contenuti offensivi, in reazione all’ ingiusto annullamento di una rete segnata dal Cesena. Intervenuto all’ odierna riunione assistito dal proprio avvocato, il Gherl ha insistito nei motivi del reclamo. Il reclamo non può essere accolto. Osserva la Commissione che il complessivo comportamento tenuto dal dirigente Gherl, minuziosamente descritto nel rapporto arbitrale e confermato dallo stesso tesserato, è senza ombra di dubbio reiteratamente offensivo e gli argomenti difensivi addotti non ne sminuiscono la gravità. D’ altro canto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è proporzionata all’ infrazione disciplinare compiuta dal dirigente Pier Luigi Gherl e merita pertanto di essere confermata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del dirigente Pier Luigi Gherl (A.C. Cesena S.p.A.). La tassa va addebitata.
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