Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE QUAGLIARELLA FABIO (C.U. 207/C DEL 16/3/2004 GARA LANCIANO-CHIETI DEL 14/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE QUAGLIARELLA FABIO (C.U. 207/C DEL 16/3/2004 GARA LANCIANO-CHIETI DEL 14/3/2004). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Quagliarella Fabio la squalifica per due gare, per avere – nel corso della gara disputatasi il 14/3/2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitata, ed il Lanciano – tenuto un comportamento offensivo verso l’ arbitro, venendo conseguentemente da questi espulso, la società Calcio Chieti chiede, per i motivi rappresentati nell’ atto di impugnazione, che in riforme dell’ impugnato provvedimento detta sanzione venga equamente ridotta ad una sola giornata di squalifica. A supporto di tale richiesta adduce che, a suo giudizio, dal resoconto dell’ episodio quale risulta dal referto arbitrale “non si ravvisa un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, ma si potrebbe ravvisare una forma poco ortodossa di lagnanza, da parte del Quagliarella, per il solare calcio di rigore negato al Chieti”. Questo poiché la reclamante aggiunge le espressioni ascritte al proprio tesserato dal direttore di gara “hanno più il senso di una lagnanza espressa con poco rispetto, che di una vera e propria frase offensiva”. Nel corso della richiesta audizione, l’ avv. Vincenzo Nucifora delegato a rappresentare la società che aveva chiesto l’ audizione personale, ha ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nel reclamo e quindi insistito nella conclusiva richiesta formulata. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo. Ascoltate le parti, esaminati gli atti ufficiali fonte di prova primaria per gli Organi di Giustizia Sportiva è dell’ avviso che nelle espressioni di cui viene all’ incolpato fatto debito non si riscontri un inequivoco intento lesivo dell’ integrità morale dell’ arbitro e che pertanto il comportamento comunque censurabile da questi tenuto nella dedotta circostanza trovi equa sanzione nella squalifica per una gara effettiva. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Quagliarella Fabio ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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