Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE BONATTI MATTEO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA CARRARESE-FORLI’ DEL 21/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE BONATTI MATTEO (CARRARESE CALCIO
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 216/C DEL
23/3/2004 GARA CARRARESE-FORLI’ DEL 21/3/2004).
L’ arbitro della gara Carrarese-Forlì del 21.3.2004 riferisce nel proprio
rapporto di aver espulso al 27° del secondo tempo il calciatore Matteo Bonatti
(Carrarese Calcio) perché “dopo aver subito un fallo da me sanzionato –
dapprima manifestava una smorfia di dolore, dopo di che si alzava di scatto, si
avvicinava minacciosamente e pronunciando frasi offensive contro
l’ avversario che aveva commesso il fallo e lo colpiva con una testata,
procurandogli un danno fisico temporaneo”. Nel supplemento chiesto ed
ottenuto in questa sede l’ arbitro ha confermato il rapporto ed ha ribadito che
l’ incolpato ha inferto una testata al calciatore avversario il quale si è rialzato
dopo circa 30 secondi senza ricorrere alle cure del medico.
Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha inflitto al
calciatore Matteo Bonatti (Carrarese Calcio S.r.l.) la squalifica per due gare
effettive “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Per ottenere una riduzione della sanzione il tesserato ha proposto
reclamo avverso questa delibera ammettendo di aver tenuto un atteggiamento
minaccioso verso l’ avversario senza però colpirlo tanto che lo stesso si è
immediatamente rialzato senza subire danni. Intervenuto all’ odierna riunione
insieme al direttore generale della Carrarese, il Bonatti ha insistito nei motivi
del reclamo anche dopo aver preso cognizione del supplemento di rapporto.
Osserva la Commissione che la tesi del reclamante trova piena
smentita negli atti ufficiali sopra descritti dai quali risulta che, a gioco fermo, il
Bonatti ha effettivamente colpito con una testata il proprio antagonista e nè la
qualificazione di “atto violento”, correttamente impressa da Giudice Sportivo,
può essere impugnata con la mancanza di conseguenze. Siccome anche la
sanzione è perfettamente proporzionata all’ infrazione disciplinare commessa
dal calciatore Matteo Bonatti il reclamo dal medesimo proposto non può
essere accolto e la delibera deve essere perciò pienamente confermata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Matteo Bonatti (Carrarese Calcio S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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