Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. AREZZO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA AREZZO–PRO PATRIA G.B. DEL 21/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. AREZZO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA AREZZO–PRO PATRIA G.B. DEL 21/3/2004). Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Arezzo chiedendo la revoca dell’ammenda, sostenendo che le manifestazioni chiaramente espressive di discriminazioni razziali, sono state di lieve durata e limitate ad un esiguo gruppo di sostenitori. Nessuno è comparso nell’odierna riunione. Ritiene questa Commissione che i cori di “buh buh” verso un calciatore della società Pro Patria si sono verificati in almeno sette occasioni per come emerge chiaramente dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Acclarato che il fatto si è verificato e quindi accertata la responsabilità non resta che “commisurare la sanzione all’entità dei fatti realmente verificatisi” (C.U. n.191/C del 3/3/2004 – reclamo Padova) per come pure richiesto dalla ricorrente. Nel caso in specie non è possibile alcuna riduzione della sanzione inflitta. Quella irrogata dal giudice di primo grado che, evidentemente ha tenuto conto della reale entità dei fatti, è la minima edittale prevista dall’art.10/5 del Codice di Giustizia Sportiva e non è pertanto, ulteriormente riducibile. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Arezzo S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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