Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CITTADELLA–PISTOIESE DEL 28/3/2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. PISTOIESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FICCADENTI MASSIMO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CITTADELLA–PISTOIESE DEL 28/3/2004) CON PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Pistoiese richiedendo la revoca della sanzione ed in subordine la sua riduzione. La ricorrente ipotizza un errore di persona nel quale sarebbe incorso l’assistente arbitrale, che nel suo rapporto ha individuato nell’allenatore Ficcadenti il soggetto al quale attribuire le frasi offensive rivolte allo stesso. In effetti, si sostiene, che le frasi sono state pronunciate dall’allenatore in seconda, Bruno Conca, del quale si esibisce una dichiarazione scritta di assunzione di responsabilità. In subordine, la ricorrente fa riferimento a recenti delibere di questa Commissione che ha sanzionato con una sola giornata di squalifica episodi analoghi a quello in esame. Allo scopo di verificare la fondatezza dei motivi esposti dalla ricorrente, la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere all’assistente arbitrale un supplemento di rapporto. In tale sede l’ufficiale di gara ha ribadito la versione dei fatti contenuta nel rapporto di gara, descrivendo il comportamento dell’allenatore in seconda, Bruno Conca, senza rilevarne aspetti censurabili e confermando l’attribuzione all’allenatore Ficcadenti degli insulti a lui rivolti. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Nel supplemento di rapporto l’assistente arbitrale ha chiaramente dimostrato di avere identificato in maniera certa ed univoca le persone che si sono rivolte a lui a fine gara, descrivendo il comportamento tenuto da Bruno Conca diversificandolo da quello tenuto da Massimo Ficcadenti: tale considerazione rende del tutto inverosimile l’ipotizzato errore di persona. Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione, la Commissione rileva come le delibere citate nel ricorso si riferiscono certamente ad infrazioni della stessa natura di quella in esame, ma commesse da calciatori per i quali gli abituali parametri sanzionatori sono meno severi di quelli adottati nei confronti degli allenatori. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo e di trasmettere gli atti relativi alla dichiarazione del tesserato della società A.C. Pistoiese S.p.a., Bruno Conca, alla Procura Federale. La tassa va addebitata.
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