Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TOGNOZZI LUCA (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA AGLIANESE-SANGIOVANNESE DEL 28/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TOGNOZZI LUCA (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA AGLIANESE-SANGIOVANNESE DEL 28/3/2004). L’arbitro della gara Aglianese-Sangiovannese del 28/3/04 riferisce nel proprio rapporto di aver espulso al 47° del secondo tempo il calciatore Luca Tognozzi (A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a.) “perché a gioco in svolgimento, trovandosi in terra con un avversario in seguito ad uno scontro fortuito, colpiva quest’ultimo con un calcio alla schiena con il pallone non a distanza di gioco. Il soccombente, dopo le cure del caso, riprendeva regolarmente il gioco”. Per questa infrazione disciplinare, qualificata come “atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe, ha squalificato Luca Tognozzi per due gare effettive. Per ottenere la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società Sangiovannese affermando che il Tognozzi, subito un fallo da un avversario, colpiva quest’ultimo del tutto involontariamente nel tentativo di rialzarsi immediatamente e proseguire così il gioco. Osserva la Commissione che la versione proposta dalla società reclamante trova conferma nel supplemento chiesto al direttore di gara ed acquisito in questa sede nel quale egli precisa di aver espulso il calciatore della Sangiovannese “perché mentre era a terra con un avversario...nel districarsi lo colpiva con un calcio alla schiena..”. Esclusa quindi la piena volontarietà del gesto compiuto nello scomposto tentativo di riprendere immediatamente a giocare, il reclamo può trovare accoglimento con conseguente riduzione della squalifica come indicato nel dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Luca Tognozzi ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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