Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SEMPRINI MARCO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA SASSUOLO-MANTOVA DEL 28/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SEMPRINI MARCO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA SASSUOLO-MANTOVA DEL 28/3/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Marco Semprini del Sassuolo Calcio “perché protestando si avvicinava all’arbitro e gli dava una spinta con entrambe le mani”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Sassuolo Calcio deducendo che il Semprini nella foga della protesta avrebbe spinto involontariamente il direttore di gara e chiedendo a questa Commissione di valutare a fini sanzionatori la giovane età del tesserato e lo stato di tensione scaturito dalla importanza della gara e dalla presenza di un folto pubblico locale ed avversario. All’esito della odierna riunione, si ritiene che dalla precisa, seppur sintetica descrizione de fatto contenuta nel referto di gara si può con certezza escludere che si sia trattato di un contatto involontario fra il Semprini e la persona dell’arbitro. Non si è trattato sicuramente di un “atto di violenza” nei confronti del direttore di gara, in quanto tale supposta ma non ammessa ipotesi avrebbe comportato una sanzione ben più severa da parte del primo giudice. Non si è trattato neppure della ipotesi di “protesta violenta”, in quanto anche in tale caso la punizione avrebbe comportato la squalifica per moltissime gare. Si è trattato, esclusa la involontarietà dell’atto, di una protesta espressa con un contatto irriguardoso e non violento con la persona del direttore di gara, per la quale le tre giornate di squalifica irrogate dal Giudice Sportivo non appaiono eccedere i limiti di un’equa sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Sassuolo S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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