Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SEMPRINI MARCO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA SASSUOLO-MANTOVA DEL 28/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE SEMPRINI MARCO (C.U. 222/C DEL
30/3/2004 GARA SASSUOLO-MANTOVA DEL 28/3/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per tre gare al calciatore Marco Semprini del Sassuolo Calcio
“perché protestando si avvicinava all’arbitro e gli dava una spinta con
entrambe le mani”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Sassuolo Calcio
deducendo che il Semprini nella foga della protesta avrebbe spinto
involontariamente il direttore di gara e chiedendo a questa Commissione di
valutare a fini sanzionatori la giovane età del tesserato e lo stato di tensione
scaturito dalla importanza della gara e dalla presenza di un folto pubblico
locale ed avversario.
All’esito della odierna riunione, si ritiene che dalla precisa, seppur
sintetica descrizione de fatto contenuta nel referto di gara si può con certezza
escludere che si sia trattato di un contatto involontario fra il Semprini e la
persona dell’arbitro.
Non si è trattato sicuramente di un “atto di violenza” nei confronti del direttore
di gara, in quanto tale supposta ma non ammessa ipotesi avrebbe comportato
una sanzione ben più severa da parte del primo giudice. Non si è trattato
neppure della ipotesi di “protesta violenta”, in quanto anche in tale caso la
punizione avrebbe comportato la squalifica per moltissime gare. Si è trattato,
esclusa la involontarietà dell’atto, di una protesta espressa con un contatto
irriguardoso e non violento con la persona del direttore di gara, per la quale le
tre giornate di squalifica irrogate dal Giudice Sportivo non appaiono eccedere
i limiti di un’equa sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Sassuolo S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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