Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE ALOISI ANTONIO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA VITTORIA-CAVESE DEL 28/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE ALOISI ANTONIO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 222/C DEL
30/3/2004 GARA VITTORIA-CAVESE DEL 28/3/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per cinque gare al calciatore Antonio Aloisi della Cavese “perché al
termine della gara ha scagliato contro l’arbitro una scarpa che, non lo ha
raggiunto ricadendo a circa un metro da lui, e perché subito dopo ha afferrato
il pallone, scagliandolo ancora contro l’arbitro senza colpirlo, venendo poi
bloccato dai compagni di squadra”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, chiedendo in
principalità la revoca e in subordine la riduzione della squalifica. Ha contestato
integralmente la ricostruzione del fatto emergente dagli atti ufficiali,
sostenendo che, al termine della partita perduta dalla Cavese, per sfogare il
suo disappunto avrebbe scagliato lontano il pallone colpendo un componente
della panchina avversaria che teneva in mano le scarpe e provocando la
proiezione di una di queste verso l’arbitro; ha quindi dedotto, offrendo a
riprova la ripresa televisiva, che il direttore di gara gli avrebbe attribuito la
condotta antiregolamentare descritta in referto percependo solo la parte finale
dell’episodio, quando egli gli è passato accanto, fermandosi con alcuni
avversari per qualche secondo e dirigendosi subito dopo verso gli spogliatoi.
Comparso al dibattito odierno con l’assistenza del difensore, l’Aloisi ha
insistito nei motivi del reclamo, ribadendone le motivazioni.
All’esito della riunione ritiene la Commissione che possa essere accolta
la richiesta subordinata di riduzione della squalifica.
Preliminarmente si osserva che l’istanza di esame del filmato televisivo
avanzata dal difensore è accoglibile, in quanto nella specie è dato ravvisare
un errore di persona, sostenendosi da parte degli ufficiali di gara che la
scarpetta sarebbe stata scagliata dall’Aloisi ed affermandosi di contro dal
reclamante che la scarpa sarebbe partita dalla mano di uno dei tesserati
avversari, accidentalmente colpito dal pallone lanciato dall’Aloisi.
Dal filmato televisivo, particolarmente affidabile sul piano tecnico e
documentale, si ricava la piena conferma della veridicità dell’assunto
difensivo. Senza l’ausilio di tale filmato, il Giudice Sportivo ha fondato la sua
delibera sulla descrizione dell’episodio emergente dai referti dell’arbitro e di
uno dei suoi assistenti, che appare più frutto di sensazioni ed intuizioni che
prodotto di diretta ed integrale percezione visiva del fatto. Ed infatti, non è
diversamente spiegabile l’attribuzione da parte degli ufficiali di gara del lancio
della scarpetta dalla mano dell’Aloisi, quando, come si è detto, dal filmato si
vede con chiarezza che la scarpetta è tenuta in mano da un tesserato
avversario in tuta, accidentalmente attinto dal pallone imprudentemente
scagliato dall’Aloisi nella direzione di un assembramento di soggetti.
Tanto premesso, resta da sanzionare la residua condotta dell’Aloisi,
consistita nell’atteggiamento intimidatorio assunto nei confronti dell’arbitro,
circostanza questa incontrovertibile perché frutto di percezione visiva da parte
del direttore di gara.
A giudizio della Commissione per questo comportamento
antiregolamentare è punizione congrua la squalifica per due gare effettive,
secondo il consueto parametro sanzionatorio adottato da quest’organo
disciplinare nelle ipotesi di ingiurie o minacce verso gli ufficiali di gara. In tale
misura va quindi ridotta la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo a due gare effettive la squalifica inflitta dal
Giudice Sportivo al calciatore Antonio Aloisi della società S.S. Cavese 1919
S.r.l.-.
La tassa non va addebitata.
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