Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ESPOSITO GENNARO ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA TIVOLIGIUGLIANO DEL 28/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ESPOSITO GENNARO ED
AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA TIVOLIGIUGLIANO
DEL 28/3/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Gennaro Esposito “per atto di violenza a
fine gara verso un avversario” e l’ammenda di 1.500,00 euro alla società S.S.
Giugliano “perché al termine della gara numerosi tesserati non identificati
davano luogo ad una rissa con tesserati della società avversaria fino a
quando non intervenivano le forze di polizia”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società S.S. Giugliano per
ottenere la riduzione ad una gara della squalifica irrogata al calciatore e la
revoca o in subordine la riduzione dell’ammenda inflittale. Quanto alla
squalifica del calciatore, ha lamentato una disparità di trattamento fra le due
giornate di squalifica inflitte al calciatore Andra Taberna del Tivoli, che con un
violento pugno ha causato una abbondante epistassi ad un calciatore
campano, e l’analoga sanzione a lui irrogata per un ceffone sulla spalla ad un
dirigente avversario. Quanto la posizione della società, ha lamentato una
disparità di trattamento rispetto alla società Tivoli punita per fatti di maggiore
gravità con un’ammenda di 1.700,00 euro, a fronte di 1.500,00 euro a lei
irrogati da Giudice Sportivo, ed ha sostenuto che non le dovrebbe essere
attribuita alcuna responsabilità, in quanto i propri calciatori sarebbero stati
aggrediti dai calciatori e dai dirigenti del Tivoli.
Dinanzi al Collegio è comparso il difensore della società S.S. Giugliano,
il quale ha insistito nei motivi del reclamo, ribadendo le motivazioni.
All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa
essere accolto né per la squalifica del calciatore, né per l’ammenda inflitta alla
società.
Per quanto attiene all’Esposito, si osserva che nel supplemento
l’assistente arbitrale ha confermato il referto di gara ed ha smentito l’assunto
che l’Esposito avrebbe solo spinto il dirigente avversario con una manata sulla
spalla, precisando che il suddetto calciatore ha dato al dirigente laziale un
ceffone sul volto. Ciò posto, quanto alla doglianza della disparità di
trattamento si osserva che non è possibile effettuare comparazioni fra episodi
disciplinari diversi, presentando ogni episodio peculiarità proprie: sia la
condotta dell’Esposito, sia quella del Taberna, vanno sussulti nella fattispecie
degli “atti di violenza consumati a gioco fermo”, per i quali la costante
giurisprudenza di questa Commissione adotta il parametro di due turni di
squalifica, prescindendo dalle conseguenze lesive riportate dalle persone
offese, fatta salva ovviamente l’ipotesi di particolare violenza, che nella specie
non è stata ravvisata dal primo giudice. Si impone quindi la reiezione del
reclamo per la posizione del calciatore.
Per quanto attiene all’ammenda irrogata alla società, non è possibile
ritenere, come vorrebbe la ricorrente, che i calciatori del Giugliano si siano
trovati coinvolti nella rissa in posizione di aggrediti e quelli del Tivoli in veste di
aggressori. Non ha alcuna efficacia attenuante la circostanza invocata della
“gara in campo avverso”, in quanto l’episodio di che trattasi non riguarda il
comportamento dei tifosi al seguito, bensì quello dei calciatori. Anche per tale
sanzione, si impone la reiezione del reclamo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano S.r.l., sia per la squalifica
inflitta al calciatore Gennaro Esposito, sia per l’ammenda irrogata alla società
La tassa va addebitata.
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