Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE GARBA MAST HASHIMU (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. 234/C DEL 6/4/2004 GARA FANO-BELLARIA IGEA M. DEL 4/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE GARBA MAST HASHIMU (FANO CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. 234/C DEL 6/4/2004 GARA FANO-BELLARIA IGEA M. DEL 4/4/2004). Il calciatore Garba Mast Hashimu, tesserato della società Fano Calcio, ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo lo ha squalificato per quattro gare “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; al termine, in prossimità degli spogliatoi rivolgeva all’arbitro una frase offensiva cercando di andargli contro e venendone impedito dai suoi dirigenti”. Il reclamante chiede una congrua riduzione della sanzione per i seguenti motivi: - quanto alla prima parte della condotta, aveva reagito, con uno scatto nervoso più che con un atto di violenza, alla provocazione dell’avversario che, dopo una discussione su una precedente azione di gioco, gli aveva rivolto una frase “di contenuto razzista”, probabilmente non percepita dal direttore di gara; - circa la frase giudicata offensiva, aveva solo voluto dire all’arbitro che in occasione della decretata espulsione non aveva tenuto conto della provocazione (che riteneva fosse stata percepita dallo stesso arbitro). All’odierna riunione il difensore del calciatore, avv. Fabio Cazzola, ha illustrato i motivi del reclamo, ma ritiene la Commissione che la decisione del primo giudice debba essere confermata, posto che la sanzione è commisurata agli usuali parametri di commisurazione. Nel suo rapporto, l’arbitro della gara Fano–Bellaria I.M. (del 4 aprile 2004) descrive la condotta del calciatore in questi termini: “A giuoco fermo colpiva con un pestone la caviglia di un avversario, il quale doveva ricorrere all’intervento dei sanitari. A fine gara, mentre rientravo negli spogliatoi, riconoscevo il n. 14 Garba Mast Hashimu (Fano) precedentemente espulso, che mi rivolgeva la seguente frase: ’Sei un disonesto’. Il sopracitato continuando con questo comportamento cercava di venirmi contro, ma veniva prontamente fermato dai suoi dirigenti”. Nella specie, vi è stata condotta violenta a gioco fermo, la pretesa provocazione non risulta dagli atti ufficiali e nei confronti dell’arbitro vi è stata, oltre alla frase offensiva, anche la minaccia, anche se bloccata sul nascere dai dirigenti della squadra di casa. Pertanto, come detto, la delibera del Giudice Sportivo non merita censura alcuna. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Garba Mast Hashimu (Fano Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
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