Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE MASTROIANNI STEFANO (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. 234/C DEL 6/4/2004 GARA GIUGLIANO-FIDELIS ANDRIA DEL 4/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO CALCIATORE MASTROIANNI STEFANO (A.S. FIDELIS
ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U.
234/C DEL 6/4/2004 GARA GIUGLIANO-FIDELIS ANDRIA DEL 4/4/2004).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha prodotto ricorso il sig. Stefano
Mastroianni, calciatore della società sportiva A.S. Fidelis Andria, sostenendo
che “appare dubbio che l’arbitro e l’assistente arbitrale abbiano potuto
intendere in modo corretto quanto loro riferito".
Nessuno è comparso all’odierna riunione.
La Commissione, esaminato il reclamo e valutati con attenzione quanto
riportato dall’arbitro e dall’assistente nei loro rapporti, ritiene che la
responsabilità del Mastroianni sia chiaramente affermata. Dai documenti
ufficiali, ai quali il Codice di Giustizia Sportiva conferisce forza di prova
privilegiata, emerge un comportamento ripetutamente offensivo da parte del
Mastroianni e nei confronti dell’arbitro e dell’assistente. Tale comportamento è
stato equamente sanzionato con la squalifica di tre gare dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Mastroianni Stefano (A.S. Fidelis Andria
S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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