Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 244/C del 20 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAMBENEDETTESE – VITERBESE DEL 21 MARZO 2004 E RECLAMO SOCIETA’ SAMBENEDETTESE (Com. Uff. n. 216/C del 23.3.2004)
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 244/C del 20 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA SAMBENEDETTESE – VITERBESE DEL 21 MARZO 2004 E RECLAMO
SOCIETA’ SAMBENEDETTESE (Com. Uff. n. 216/C del 23.3.2004)
- Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Sambenedettese in
ordine alla regolarità della gara in oggetto,
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- dal rapporto dell’arbitro e dal richiesto supplemento pervenuto in data 4 Aprile
2004 risulta a carico della società Sambenedettese:
- lancio ripetuto di petardi anche di notevole potenza senza colpire; contro un
calciatore ospite che esultava per la segnatura di una rete erano scagliati oggetti di
varia natura tra cui accendini, monete e bottigliette vuote e piene, senza colpire;
altri lanci si verificavano verso la fine dell’incontro in occasione di atteggiamento
provocatorio assunto da un calciatore ospite; per aver dato luogo a disordine sugli
spalti con l’opposta tifoseria e a tentativi di colluttazione sul terreno di gioco di cui
si rendevano protagonisti alcuni tesserati non identificati; nello stesso contesto si
ripetevano lanci di oggetti verso l’arbitro e i calciatori ospiti che si dirigevano - al
termine – verso gli spogliatoi accompagnati da grida offensive e di minaccia;
l’arbitro veniva fatto oggetto di espressioni ingiuriose anche da un fotografo
accreditato e non identificato; il persistere, all’esterno dello Stadio, di
comportamenti aggressivi e minacciosi di esagitati costringeva la terna a lasciare
l’impianto solo intorno alle ore 18,30 con adeguata scorta delle forze dell’ordine
che dovevano anche accompagnare i pullman delle comitive della Viterbese.
- rilevato, inoltre, che nel secondo tempo della gara erano stati neutralizzati 5 minuti;
- il tempo di recupero veniva segnalato, “in ritardo”, al 46’ del s.t. , e ciò “a seguito
delle concitate fasi di gioco”;
- tra il 46’ e il 47’ del s.t. era stato concesso alla Viterbese, e trasformato, un calcio
di rigore;
- prima della trasformazione “trascorreva più di un minuto” per l’interruzione
provocata dal lancio sul terreno di gioco di un petardo da parte dei sostenitori locali
(fatto violento in questa stessa sede più oltre sanzionato);
- dopo la trasformazione il calciatore autore della segnatura dava luogo a
manifestazioni di “eccessiva esultanza” (comportamento già separatamente
sanzionato con la squalifica per una giornata di gara) e avvenivano ulteriori
intemperanze da parte dei sostenitori della Sambenedettese (fatti violenti in questa
stessa sede più oltre sanzionati) nonché un prolungato ed acceso diverbio tra tutti
gli atleti in campo che si rendeva necessario sedare;
- al momento della ripresa del gioco l’arbitro verificava che i 5 minuti di recupero
erano terminati e decretava la conclusione della gara;
premesso, inoltre, che dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini
allegata al rapporto dell’arbitro e dal richiesto supplemento pervenuto in data 13
Aprile 2004 risulta
- per il resto la descrizione dell’accaduto, con riguardo alla parte che interessa,
sostanzialmente conforme a quella riportata nel rapporto - che:
“l’arbitro...non effettuava il recupero previsto...”;
- il collaboratore, al termine della gara, sollecitato dai dirigenti di entrambe le
squadre, si recava presso il direttore di gara specificamente chiedendogli, e
ottenendone conferma, “se avesse ritenuto concluso l’incontro”;
considerato che la società Sambenedettese ha proposto rituale e tempestivo
reclamo esponendo che:
- l’arbitro non ha esercitato la funzione di cronometrista ufficiale attribuitagli dalla
regola 5 del regolamento del gioco anche in relazione, ai sensi della regola 7, alla
durata del tempo di recupero;
- l’omissione configura un fatto per propria natura non valutabile, ex art. 12 IV co.
C.G.S.. con criteri esclusivamente tecnici, in quanto tale, ex art. 24 III co. C.G.S.,
non escluso dalla giurisdizione del Giudice Sportivo;
e, per conseguenza chiedendo che:
- in applicazione dell’art. 12 IV co. lett. c) C.G.S. o in subordine ravvisando le
“circostanze di carattere eccezionale” di cui al III cpv. della stessa norma, il Giudice
Sportivo disponga la ripetizione della gara;
- osserva che il motivo del reclamo è infondato e deve essere respinto.
- Il corretto inquadramento normativo del caso, con il pertinente richiamo alle relative
disposizioni del C.G.S., muove, tuttavia, da un presupposto di fatto, correlato alle
conclusioni in diritto in termini di necessaria condizione, che non corrisponde a una
precisa acquisizione riportata nel rapporto dell’arbitro.
Questi, infatti, in modo implicito nel rapporto stesso e precisando espressamente il
dato nel supplemento, ha preso in considerazione il decorso del tempo di recupero
concesso e, constatatone l’esaurimento, ha sancito la conclusione della gara,
adempiendo pertanto, in modo puntuale e rigoroso, alla propria funzione di
cronometrista.
- Né rileva che, dopo la segnatura della rete, il gioco - inteso in senso tecnico quale
azioni delle squadre con palla in movimento - non sia in concreto ripreso, in quanto
la circostanza, nel contesto della situazione venutasi a creare, non incide sulla
“regolarità dello svolgimento della gara” ai sensi dei citati artt. 12 IV co. e 24 III co.
C.G.S.
- Sotto questo profilo, cioè, lo svolgimento della gara è in effetti proseguito sebbene
il gioco fosse fermo a causa dei fatti violenti riconducibili al comportamento dei
sostenitori della Sambenedettese, l’occasione - e non certo la causa determinante
dei quali, comunque esorbitanti a paragone della censurata condotta dell’atleta - è
da individuare nella manifestazione di “eccessiva esultanza” del calciatore della
Viterbese, definita nella relazione e nel supplemento del collaboratore “gesto
provocatorio e beffardo”.
- E nemmeno assume significato contrario alle inequivocabili risultanze del rapporto
e del supplemento arbitrali la notazione contenuta nel supplemento del
collaboratore laddove si legge: “L’arbitro...non effettuava il recupero previsto...”.
Pur costituendo l’atto fonte di prova utilizzabile ai sensi dell’art. 31 lett. C), c1)
C.G.S., si tratta di un mero apprezzamento “esterno”, di carattere unicamente
valutativo di cui lo stesso collaboratore ha doverosamente verificato la non
corrispondenza all’effettivo contenuto della decisione del direttore di gara il quale,
nell’immediatezza della decisione stessa assunta nell’ambito delle proprie
esclusive e insindacabili competenze tecniche, ebbe a confermargli di aver ritenuto
concluso l’incontro.
- Occorre, in definitiva, prendere atto che l’arbitro ha riferito nel supplemento
richiesto da questo Giudice Sportivo, richiamando sul punto quanto già riportato
nel rapporto, la testuale e incontrovertibile precisazione che integralmente si
trascrive:
“Dopo aver ristabilito le condizioni per poter riprendere il gioco potevo constatare
che i 5 minuti di recupero segnalati erano trascorsi interamente tant’è che il mio
orologio indicava 50 minuti. Pertanto decretavo regolarmente la fine della gara
dopo i 5 minuti di recupero...”.
- Tutto ciò premesso, e rimarcato che non può essere considerata, a norma del
Codice di Giustizia Sportiva, fonte di prova contraria alla risultanza ufficiale del
rapporto arbitrale quanto riportato dagli organi di informazione o quanto risultante
da riprese televisive, nella materia oggetto del reclamo.
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Sambenedettese,
confermando il risultato della gara acquisito in campo (Sambenedettese 2-
Viterbese 2)
b) di irrogare alla società Sambenedettese l’ammenda di € 2.500,00.
- La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 244/C del 20 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAMBENEDETTESE – VITERBESE DEL 21 MARZO 2004 E RECLAMO SOCIETA’ SAMBENEDETTESE (Com. Uff. n. 216/C del 23.3.2004)"