Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 245/C del 20 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA RAGUSA – ISERNIA DEL 10 APRILE 2004 (Com. Uff. n. 237/C del 14.4.2004)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 245/C del 20 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA RAGUSA – ISERNIA DEL 10 APRILE 2004 (Com. Uff. n. 237/C del 14.4.2004) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali; - visto il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti della società Ragusa, dell’allenatore Foti Rosario e del dirigente Antoci Giuseppe della suddetta società, come riportato nel Com. Uff. in oggetto; o s s e r v a - si descrivono di seguito accadimenti e circostanze quali emergono con oggettiva puntualità, specificità dei dettagli e verificata uniformità dagli atti ufficiali di gara, costituenti fonte informativa esclusiva a contenuto di prova privilegiata per il Giudice Sportivo. - Ancor prima dell’inizio dell’incontro il direttore di gara provvede a verificare consistenza e natura delle misure di ordine assunte dalla società siciliana. - Egli viene anche avvicinato e rassicurato da un funzionario della Polizia di Stato della adeguatezza del dispiegamento delle forze all’interno del recinto di gioco e lo stesso, inoltre, comunica ed assevera la presenza di un preteso “servizio d’ordine” predisposto per l’occasione dalla società. - L’iniziativa si concretizzava nella ammissione nel recinto di ben diciotto individui locali, presentati quali “addetti alla sicurezza dell’impianto”, sul cui contributo in materia di ordine assumeva precise e personali responsabilità l’incauto funzionario. - A fronte di tale rassicurante atteggiamento, tenuto oltre che dalla locale dirigenza, addirittura dal suddetto vice-questore, garante della affidabilità e della sicurezza anche delle persone operanti nel recinto di gioco, l’arbitro prendeva atto della presenza degli “addetti”, prudentemente però pretendendo la identificazione di costoro, peraltro certificata dal disinvolto funzionario di servizio che non aderiva neppure alla richiesta del direttore di gara che segnalava, comunque, la esorbitanza del numero di estranei presenti nel recinto di gioco. - Immediatamente dopo la fine dell’incontro e quando gli atleti e gli altri presenti sul terreno erano intenti a rientrare negli spogliatoi, proprio 4/5 di quegli individui qualificati “addetti alla sicurezza” di cui si è sopra detto, si facevano incontro con urla e roteare di braccia verso l’arbitro al quale rivolgevano insistite ingiurie e pesanti minacce fisiche. - Questo primo tentativo di concreta aggressione veniva però bloccata da elementi delle forze dell’ordine che si frapponevano tra gli scalmanati e l’arbitro. - Ma in tale contesto l’allenatore della società locale, Foti Rosario, balzava dalla panchina correndo verso il direttore di gara, levando i pugni in aria e – cercando di aggredirlo – prendeva ad offenderlo gridando finanche minacce di morte. - Dovevano, addirittura, intervenire due calciatori della società locale che assumevano atteggiamento protettivo verso l’arbitro manifestandogli le loro personali preoccupazioni. - Ed infatti, proprio in quel medesimo frangente, il Foti, riuscito a svincolarsi dalla presa degli agenti di polizia che intanto avevano cercato di trattenerlo, si scagliava contro l’arbitro, tentando di raggiungerlo aprendosi un varco fra i militari che lo fronteggiavano; e quando conseguiva l’intento colpiva il direttore di gara violentemente con un pugno nella zona lombare. - In conseguenza della forte percossa questi si sentiva mancare il respiro, avvertendo intenso dolore nella zona colpita, dove si sarebbe formato un ematoma poco dopo riscontrato dallo stesso sanitario del Ragusa. - Contemporaneamente all’aggressione dell’allenatore uno dei già ricordati “addetti alla sicurezza” sferrava all’arbitro un pugno alla schiena e mentre agenti di polizia tentavano di proteggere e fare rientrare quest’ultimo negli spogliatoi, il Foti, posizionandosi ancora con persistente atteggiamento aggressivo e mulinare di braccia, tornava ad indirizzargli ingiurie e minacce di violenze fisiche ulteriori, a stento trattenuto da un calciatore locale. - Non appena fatto ingresso nel tunnel degli spogliatoi ed ancorchè scortato da militari di servizio, l’arbitro veniva poi ancora colpito da un corpo contundente alla nuca, perdendo i sensi ed accasciandosi al suolo. - Durante e dopo il mancamento, ma essendo ancora riverso in terra, l’arbitro veniva poi reiteratamente aggredito da persone non identificate, ma certamente riferibili alla società locale, le quali sferrandogli calci in varie parti del corpo gli procuravano escoriazioni ed ecchimosi. - Sollevato di peso e fatto entrare nello spogliatoio, egli veniva visitato dal medico sociale e consigliato di ricorrere a presidio ospedaliero. - Durante tale fase, allorchè la porta di quel locale veniva bersagliata da calci e pugni, ignoti riuscivano a sottrarre all’arbitro la distinta della società locale, con il chiaro intento di impedirgli la identificazione delle persone che su di essa risultavano registrate. - Va altresì segnalata la singolare circostanza di cui si rendeva protagonista in quel contesto una agente di polizia, qualificatasi all’arbitro come moglie di un calciatore locale, che lo sollecitava ad omettere di rapportare i fatti accaduti e di consegnarle il documento contente l’elenco delle persone qualificate come “addette alla sicurezza”. - Di tanto, oltre che di quant’ altro ritenuto di possibile propria competenza sarà data doverosa notizia ad altra Autorità. - Devesi poi rimarcare che resta specificatamente puntualizzato negli atti ufficiali che, nelle circostanza descritte, solo i calciatori locali Ferrara ed Infantino si prodigavano in difesa del Direttore di gara, nel mentre i dirigenti, e segnatamente Antoci Giuseppe, alla cui presenza gli atti di violenza venivano perpetrati, restavano del tutto indifferenti, in aperta violazione di quanto loro incombeva ai sensi dell’art. 65 N.O.I.F.. - E’ utile qui registrare che gli ufficiali di gara riuscivano comunque ad identificare, tra i tanti aggressori, oltre che il tesserato sopra indicato, taluno di quegli “addetti” le cui generalità erano state annotate nell’elenco opportunamente preteso e custodito dall’arbitro e precisamente tali: Cannata Carmelo, Azzone Carmelo, La Cognata Giuseppe, Licitra Salvatore. - La terna era costretta a sostare all’interno dello stadio fino alle ore 19.30 circa e fatta poi allontanare da porta secondaria sotto scorta della polizia, mentre persisteva un assembramento di tifosi in riferito stato di eccitazione. - Nella stessa serata l’arbitro ricorreva alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Peschiera del Garda che attestava la presenza di lesioni diffuse, consistenti in escoriazioni ed ecchimosi che venivano medicate nonchè di sintomatologie soggettive dando atto, tra l’altro, della applicazione di collare cervicale; prognosi gg. 8. - Il 12.4.2004 presso l’ospedale di Bergamo veniva ribadita la diagnosi riferibile a trauma cranico commotivo, si procedeva a numerosi accertamenti nel reparto di neuro-chirurgia e veniva formulata prognosi di gg. 10 e prescrizione di ulteriore riposo per gg. 15. - Questi essendo i fatti, vanno individuate le responsabilità ad essi riconducibili alla luce delle disposizioni, dei principi e dei valori espressamente fissati, tra le altre, dalle norme di comportamento del Codice di Giustizia Sportiva e da quelle organizzative interne (N.O.I.F.). - Il dirigente Giuseppe Antoci, intanto, che rappresentava la società e sul quale incombevano gli obblighi di cui alle norme sopra richiamate (segnatamente il già citato art. 65 N.O.I.F.) ha assunto, in un contesto connotato da drammaticità di circostanze e plateali, inaudite manifestazioni di violenza verbale e fisica ai danni dell’arbitro, un atteggiamento di assoluta inerzia fino a rasentare la connivenza e comunque espressivo di una inescusabile omissione di assistenza agli ufficiali di gara, la cui gravità giustifica la sanzione della inibizione fino al 31 Ottobre 2004, ritenuta del tutto congrua ed adeguata ai fatti. - Altro profilo di responsabilità personale riguarda l’allenatore Foti Rosario. - E’ in proposito sufficiente operare un semplice richiamo a quanto sopra si è dettagliatamente descritto in ordine al comportamento da costui assunto nei confronti e ai danni del direttore di gara. - I reiterati tentativi di aggressione fisica, accompagnati da grida e scalmanati atteggiamenti, da ingiurie e plateali minacce di morte ripetuti nel tempo ed in più luoghi; la violenza di cui finanche alcuni calciatori locali hanno colto dimensioni e pericolosità, neppur contenuta dalla presenza e dall’intervento di agenti di polizia ed il conseguito furioso contatto fisico in occasione del quale egli ha dato luogo all’aggressione, colpendo con un violento pugno l’arbitro, sono dati di fatto che esprimono l’inopinata violenza di cui il Foti si è reso protagonista. - Significative le conseguenze subite dall’arbitro ad opera di condotta di chi nella società e sul campo è tenuto a comportamenti di segno del tutto diversi, in violazione di norme comportamentali (dall’art. 1 del C.G.S. all’art. 32 del Regolamento del Settore Tecnico) travolte e violate con raro furore, divenuto –in quel contesto – occasione e stimolo di contemporanee azioni violente che hanno avuto a vittima l’arbitro ripetutamente e pesantemente colpito. - Nessuna circostanza è emersa che sia possibile valutare a favore del Foti, al quale va inflitta sanzione proporzionata all’intera vicenda, in occasione della quale egli ha posto in evidenza la sua oggettiva inadeguatezza a svolgere il ruolo che a lui competeva all’interno di un corretto rapporto con la realtà sportiva ed il rispetto di normative federali e regole di elementare civiltà. - Quanto basta per ritenere del tutto conforme a criteri di proporzionalità e misura la sanzione della squalifica di Foti Rosario fino al 3O Giugno 2008. - Il comportamento poi, di tutte le persone che per incarico e diretta responsabilità della società erano ammesse all’interno del recinto di gioco, addirittura con la pretesa di assicurare l’ordinato svolgimento dell’incontro e di talune di esse in particolare, così come risulta richiamato nella parte descrittiva di questo provvedimento, va posto a diretto carico della società Ragusa in forza del codificato principio di responsabilità oggettiva. - E’ affidata alla ragionata valutazione di questo Giudice Sportivo un complesso di azioni ingiuriose, minacciose, intimidatorie e di inaudita violenza fisica, tutte portate ai danni del direttore di gara, vittima del lancio di un grosso oggetto contundente che, colpendolo al capo, ne provocava la perdita di coscienza nel mentre contro di lui si scagliavano con calci persone che per fatto e per conto della società erano state ammesse nel recinto di gioco. - Le lesioni subite dall’arbitro sono eloquenti e documentate, a dimostrazione del livello insopportabile ed inescusabile di condotte inconciliabili con la vicenda agonistica, - Ne può trascurarsi altresì la valutazione di ogni altro e significativo dettaglio che ha caratterizzato i fatti succedutisi alla fine dell’incontro ed in particolare il comportamento di quelle persone, rimaste ignote ma pur sempre riferibili alla società siciliana, che hanno sottratto dallo spogliatoio dell’ufficiale di gara il documento nel quale risultavano registrate le persone ammesse nel recinto di gioco. Ne costituisce prova il referto arbitrale, significativamente mancante della distinta e delle annotazioni che la disponibilità di essa avrebbe consentito. - Di tanto devesi tenere doverosa considerazione in questa sede, senza mancare di valutare la descritta eccezionale pesantezza delle azioni poste in essere in danno dell’arbitro e la incontestabile gravità delle conseguenze fisiche da questi riportate. - Ancora una volta giova richiamare i principi ed i valori di correttezza e lealtà che governano la vicenda sportiva e che a tutti i suoi protagonisti incombono. - Nella specie vi è dimostrazione insuperabile della esigenza di un equilibrato ma fermo richiamo che impone la congrua sanzione della squalifica del campo della società Ragusa fino al 30 Aprile 2005 - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di squalificare fino a tutto il 30 APRILE 2005 il campo di gioco della società Ragusa; b) di inibire il Signor ANTOCI GIUSEPPE dirigente della società Ragusa a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il 31 OTTOBRE 2004; c) di squalificare il Signor FOTI ROSARIO allenatore della società Ragusa fino a tutto il 30 GIUGNO 2008; - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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