Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 155/C del 28 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANGELO CIPULLI (SEGRETARIO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L.) E DELLA SOCIETÀ A.C. MARTINA S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 155/C del 28 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANGELO CIPULLI (SEGRETARIO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L.) E DELLA SOCIETÀ A.C. MARTINA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. del 5 dicembre 2003 foglio 845/198pf/EF/MA e con riferimento alla gara Martina-Crotone del 9/11/2003, in data odierna viene contestata: - al sig. Angelo Cipulli, segretario della società Martina, la violazione dell’ art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso dell’ intervallo della gara Martina-Crotone del 9/11/2003, inveito per un paio di minuti nei confronti dell’ arbitro e degli assistenti dietro la porta del loro spogliatoio lamentando presunti torti ed urlando una frase ingiuriosa al loro indirizzo; - alla società A.C. Martina S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’ art.2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nelle proprie memorie difensive scritte la società Martina ammette, in sintesi, la pronuncia dell’ espressione seppur con contenuti meno volgari, e che la stessa sarebbe stata pronunciata tra addetti ai lavori e non alla diretta presenza della terna arbitrale. Sottolinea infine gli ottimi precedenti disciplinari del Cipulli in oltre 20 anni di attività sportiva. Alla riunione odierna è presente per la Procura Federale l’ avv. Federico Bagattini; nessuno viceversa è presente per la società istante. La Pubblica Accusa sottolinea la non contestabilità del fatto così come sostanzialmente ammesso, confermando anche la non presenza della terna arbitrale al fatto ingiurioso. L’ avv. Bagattini conclude il proprio intervento richiedendo per il Cipulli l’ inibizione al 30 gennaio 2004, attesa la sua posizione di dirigente addetto all’ arbitro e di 500,00 euro alla società per la relativa responsabilità oggettiva. Essendo emerse in modo non equivoco le circostanze attraverso le quali le espressioni irriguardose sono state effettivamente pronunciate, preso atto delle non sostanziali motivazioni addotte dal Martina a propria esimente, ammettendo in sostanza la stessa società il fatto, questa Commissione d e l i b e r a di inibire Cipulli Angelo, segretario della società Martina, fino a tutto il 30 Gennaio 2004 e di irrogare alla società A.C. Martina S.r.l. la sanzione di 300,00 euro di ammenda.
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