Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 161/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 161/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L.-.
La società Brindisi Calcio S.r.l. è stata deferita dalla Presidenza della
Lega per aver violato l’ art. 1, comma 1) C.G.S. in relazione al punto 13 del
C.U. n°175 del 2/5/2003, per non aver provveduto a depositare nei termini
prescritti (14 luglio 2003) le garanzie fidejussorie previste in caso di
scostamento (eccedenza) dal “budget tipo societario" e dal "budget tipo per
singolo contratto'', richieste, rispettivamente, per gli importi di euro 61.234,29
e di euro 164.882,00 con riferimento agli oneri discendenti, per la stagione
2003/2004 dal contratto poliennale stipulato col calciatore Michele
Menolascina il 31/7/2002 ,vale a dire nella precedente stagione sportiva, che
conseguì il visto di esecutività. A fronte della contestazione la società ha fatto pervenire tempestiva
memoria con allegata documentazione ed all'odierna seduta si è fatta
rappresentare e difendere dall'avv. Edoardo Chiacchio, sostenendo:
- che il calciatore Menolascina, appena conclusasi la stagione sportiva 2002–
2003, non solo si è reso gravemente inadempiente alle diverse e svariate
convocazioni per la partecipazione al ritiro della squadra, ma aveva anche
rifiutato le proprie prestazioni, producendo una sequela di certificati medici di
scarsa o nessuna attendibilità ed infine avrebbe manifestato anche
verbalmente la volontà di recesso dal contratto;
- che, pertanto, la mancata prestazione delle chieste fidejussioni era dipeso
unicamente dal fatto che, a fronte del rifiuto del calciatore, la prosecuzione del
contratto per la corrente e successiva stagione era compromessa, e quindi
superflua sarebbe stata la garanzia per un contratto destinato a non aver più
effetto;
- che, inoltre, nella stagione sportiva 2002-2003 quando cioè vigevano le
norme di cui al C.U. n°167 del 20/5/2002 (contenente disposizioni
regolamentari in materia di tesseramento e trasferimenti per la stagione
sportiva 2002-2003) nel quale non era prevista la sanzione di cui al punto c)
art. 14 del successivo Comunicato n°175/2003, a seguito di mancato rilascio
dell'esecutività del contratto, imputabile alla società, nessuna sanzione per la
omissione della prestazione di garanzia poteva porsi a carico della società;
- che, infine, stante lo svolgersi degli eventi e l’ inadempimento del calciatore e
per contro la dimostrata buona fede di essa società non possa affermarsi che
la mancata esecutività del contratto per la corrente stagione possa essere a
lei imputabile.
La Commissione ritiene che l'assunto sia fondato nei termini che
seguono.
Il C.U. della Lega n°175 del 2/5/2003 (che pubblica riportandolo integralmente
quello della F.I.G.C. n°152/A del 28/4/2003) detta disposizioni regolamentari
in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 per le società
di Serie A, B, C1 e C2.
Per quanto concerne la Lega di Serie C, relativamente alla disciplina delle
modalità di liquidazione dei rapporti "Connessi alla campagna trasferimenti e
tesseramenti" e quindi per i nuovi contratti e comunque per le variazioni di
tesseramento relativi alla allora imminente campagna dei trasferimenti il punto
g) dell'art. 12 stabilisce l'obbligo, per gli stipulandi contratti con calciatori che
dovessero superare i budgets tipo, del deposito di garanzie bancarie a prima
richiesta entro predeterminate date sotto pena, nel caso di mancato
adempimento, del diniego del visto di esecutorietà ai contratti, con
conseguente caducazione degli effetti del deposito degli stessi.
Per il caso degli stipulandi contratti pluriennali avverte che viene riservato ogni
ulteriore valutazione per le annualità scadenti nelle stagioni successive.
Al punto 13), ultimo paragrafo, sotto la voce "garanzie", sempre con riguardo
alle società aderenti alla Lega di Serie C, il C.U. stabilisce l'obbligo di
garanzie bancarie per l'eccedenza anche nel caso in cui il costo degli
emolumenti per calciatori, previsto per la stagione 2003-2004, superi sia il
"budget tipo societario", sia il "budget tipo per singolo contratto". Per tali
ultime prescrizioni non viene previsto il diniego di esecutività nel caso di
inottemperanza alle stesse come per i nuovi contratti. Infine all'art. 14 che disciplina le sanzioni, sotto la lettera c), si dice
testualmente:
"La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società,
costituisce per la medesima, violazione dei diritti e dei doveri previsti dall 'art.
8, comma 2) C.G.S. comporta l'applicazione a carico della società
responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) C.G.S., nella
misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel
campionato 2003/2004".
Infine tra le "sanzioni" sempre al punto 14 sub e) si dice che le società che a
causa di mancata copertura delle esposizioni contratte non ricevano il visto di
esecutività, "sono soggette" da parte del calciatore, e da parte dell'altra
società nel caso di trasferimento o cessione di contratto, ad azioni davanti
all'organo federale competente, per il riconoscimento di un equo indennizzo a
fronte dell'inadempienza verificatasi.
Così delineato il quadro normativo attuale va subito chiarito che nella vigenza
del C.U. n°167 del 20/5/2002, avente a oggetto le analoghe disposizioni
regolamentari per la precedente stagione sportiva 2002/2003, non era
contenuta la sanzione di cui alla lettera c) art. 14 del vigente C.U.-.
Ritiene la Commissione innanzitutto che, nonostante la non appropriata
espressione adusata dalla nuova norma sanzionatoria (art. 14, punto c) in
base alla quale parrebbe che l'illecito sanzionabile sia "la mancata esecutività
dei contratti direttamente imputabile ad una società", esso è propriamente
costituito dalla coesistenza inscindibile di tre elementi di cui i primi due
identificabili come oggetto materiale della condotta della società che la
vigente normativa sanziona:
a) la stipulazione dei contratti con pattuizione di oneri eccedenti i budgets;
b) la omessa prestazione delle garanzie prescritte;
c) il diniego del visto di esecutività ovviamente attribuibile alla condotta della
società.
La stipulazione del contratto col calciatore Menolascina Michele avvenuta il
31/07/2002 (vigenti le norme di cui al C.U. della F.I.G.C. n°31/A del 14/5/2002
riportate nel C.U. di Lega n°167 del 20/5/2002) non era colpito da illiceità
anche se per il primo anno e/o per quelli successivi avesse contenuto oneri
eccedenti i budgets.
Neppure in caso di mancata prestazione della, anche allora, dovuta garanzia
la società poteva essere soggetta a sanzioni, ma solo poteva andare incontro
al diniego del visto di esecutività ed alla consequenziale possibilità di azione
risarcitoria, per l'inadempimento, da parte del calciatore, che non
costituiscono "sanzioni" in senso tecnico in quanto non hanno natura di
"pena".
Vigenti le nuove norme, salvo quanto in appresso, una tale condotta assume
invece natura di illecito per la prevista irrogazione di sanzione (minimo 2 punti
in classifica).
Ma così non può essere per il caso oggetto della presente decisione.
Il principio di legalità recepito dall'ordinamento giuridico statuale, che nessuno
può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di disposizioni che siano
entrate in vigore prima della commissione della violazione (cosiddetta
irretroattività delle norme che prevedono sanzioni amministrative), impedisce
l'applicazione della nuova sanzione in quanto in vigenza delle nuove norme non è venuto ad esistenza uno, forse il più importante, degli elementi che
forma, inscindibilmente con l'altro, oggetto materiale della condotta ora
ritenuta violata e cioè la stipulazione del contratto che sotto ogni profilo, come
più sopra si è detto, in nessun caso avrebbe rivestito allora (anche seguita da
omissione di garanzie) natura di illecito.
Induce allo stesso risultato (inapplicabilità della sanzione al caso di specie) la
limitazione applicativa della norma sanzionatoria di cui al citato art. 14, lettera
c) del C.U. n°175/2003, che emerge dalla ratio che ispira la nuova normativa
che tende principalmente, se non esclusivamente, ai trasferimenti, cessioni
e/o tesseramenti nuovi, resa più evidente dal contenuto programmatico del
precedente Comunicato della F.I.G.C. n°95/A dell'8/11/2002, come
opportunamente segnalato dalla difesa della società, col quale si prevedeva
l'introduzione successiva di nuove sanzioni nei casi di inadempienza delle
società:
"Considerato che, per quel che concerne la regolamentazione delle attività di
trasferimento dei calciatori, si rendono opportune alcune puntualizzazioni alle
disposizioni già esistenti, mentre per quel che concerne l'aspetto
sanzionatorio, appare suggeribile la previsione di un minimo edittale di pena
per le violazioni in cui incorrono le società".
Appare evidente che la ratio che sottende la nuova disciplina con
l'introduzione di pene sanzionatorie é quella di penalizzare le inadempienze
concernenti le operazioni di trasferimento e tesseramento (e relativi contratti),
non coperti dalle necessarie garanzie, assolutamente "nuovi" non già
inadempienze relative a contratti poliennali già in essere ed in corso, per i
quali non potrebbero essere state previste sanzioni nuove anche in ossequio
al principio di legalità.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società Brindisi Calcio S.r.l. dall’ incolpazione ascrittale.
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