Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 161/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 161/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
La A.G. Nocerina 1910 S.r.l. è stata deferita dalla Presidenza della
Lega per aver violato l'art. 1, comma 1) C.G.S. in relazione al punto 13) del
C.U. n°175 del 21/1/2003, per non aver provveduto a depositare nel termine
prescritto (14 luglio 2003) le garanzie fidejussorie previste in caso di
scostamento (eccedenza) dal "budget tipo societario" e dal "budget tipo per
singolo contratto" richieste rispettivamente per gli importi di euro 396.496,94 e
di euro 34.000.00, con riferimento agli oneri discendenti, per la stagione
2003/2004 dal contratto poliennale stipulato col calciatore Mario Chianello
nella precedente stagione sportiva e precisamente in data 12/7/2002, che
conseguì il visto di esecutività. La società è stata inoltre deferita per le stesse ragioni, relativamente al calciatore Coppola Federico, i cui oneri di contratto
poliennale anch'esso stipulato nella precedente stagione sportiva (10/7/2002),
sforava di euro 30.318,83 il "budget tipo per singolo contratto" ed eccedeva di
euro 396.496,94 il "budget tipo societario", somme per le quali non erano
state prestate le dovute garanzie nel termine previsto (14 luglio 2003).
A fronte di tali due contestazioni la società ha fatto pervenire
tempestive memorie con allegata documentazione ed all'odierna seduta si è
fatta rappresentare e difendere dall'avv. Edoardo Chiacchio, sostenendo:
a) che le contestazioni erano frutto di errore materiale in quanto erano stati
erroneamente inseriti nel budget i contratti dei calciatori Pagano Michele,
D'Angelo Salvatore, Belmonte Emilio e Gulino Antonio, per i quali vi era stata
precedente contestazione poi passata agli atti a causa di risoluzione
consensuale dei relativi contratti. Il che, secondo la società, faceva rientrare
nei limiti del budget le esposizioni reali;
b) che, per quanto concerne il calciatore Chianello, era da rilevare che lo
stesso non aveva risposto alla convocazione per il ritiro precampionato.
Era seguita in proposito la contestazione di inadempienza e l'immediata
proposta al Collegio Arbitrale per la sospensione totale degli emolumenti.
Senonchè scaduto il termine del 14 luglio, in pendenza di quel procedimento
perveniva dalla Lega il diniego del visto di esecutività con conseguente
annullamento del contratto.
La posizione di grave inadempienza del calciatore doveva ritenersi pertanto
ampiamente giustificativa della mancata prestazione della fidejussione
postochè dalla proposizione dell'istanza al Collegio Arbitrale sarebbe derivata
la chiesta declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa del
calciatore. Segnalava inoltre la società che il calciatore Chianello
immediatamente dopo il diniego del visto di esecutività aveva stipulato "un
ricco e sostanzioso contratto biennale " con la società Cavese;
c) che la sanzione di cui all'art. 14, lettera c), del C.U. n°175 del 2/5/2003,
siccome nuova rispetto alle norme di cui al precedente C.U. n°167 del
20/5/2002, nella vigenza del quale erano stati stipulati i contratti con i due
calciatori, non era applicabile nella fattispecie in ottemperanza al principio di
irretroattività;
d) che anche in sede di mera interpretazione della nuova norma la stessa
doveva ritenersi inapplicabile in quanto destinata unicamente a sanzionare le
inadempienze relative ai nuovi contratti e/o trasferimenti.
La Commissione, riuniti i due procedimenti,osserva:
il C.U. della lega n°175 del 2/5/2003 (che pubblica, riportandolo integralmente,
quello della F.I.G.C. n°152/A del 28/4/2003) detta disposizioni regolamentari
in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 per le società
di Serie A, B, C1 e C2.
Quanto alla Lega di Serie C, relativamente alla disciplina delle modalità di
liquidazione dei rapporti "connessi alla campagna trasferimento e
tesseramento" e quindi per i nuovi contratti e comunque per le variazioni di
tesseramento relativi alla campagna trasferimenti della stagione successiva, il
punto g) dell'art. 12 stabilisce l'obbligo, per gli stipulandi contratti con calciatori
che superino il budget tipo, della prestazione di garanzie bancarie a prima
richiesta entro determinate date sotto pena, nel caso di mancato
adempimento, del diniego del visto di esecutività con conseguente
caducazione degli effetti del deposito dei contratti. Per il caso di contratti pluriennali in particolare, avverte che viene riservato
ogni ulteriore valutazione per le annualità scadenti nelle stagioni successive.
Al punto 13), ultimo paragrafo, sotto la voce "garanzie", sempre con riguardo
alle società aderenti alla Lega di Serie C, il C.U. stabilisce l'obbligo di
garanzie bancarie per l'eccedenze anche nel caso in cui il costo degli
emolumenti per calciatori, previsto per la stagione 2003-2004, superi sia il
"budget tipo societario" sia il "budget tipo per singolo contratto".
Per tali ultime prescrizioni non viene ribadito il diniego di esecutività nel caso
di inottemperanza delle stesse.
Infine all'art. 14 che disciplina le "sanzioni", sotto la lettera c), si dice
testualmente:
"La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società,
costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dell'art.
8, comma 2) C.G.S. e comporta l'applicazione a carico della società
responsabile, della sanzione di cui all 'art. 13, comma 1), lettera f), C.G.S,
nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi
nel campionato 2003/2004".
Infine sempre nel sottotitolo "sanzioni", al punto 14 sub e), si ribadisce quanto
già previsto dall'art. 95 comma 14) delle N.O.I.F. e cioè le società che a causa
di mancata copertura delle esposizioni contratte non ricevono il visto di
esecutività, sono soggette da parte del calciatore, e da parte dell'altra società
nel caso di trasferimento o cessione di contratto, ad azioni davanti all'organo
federale competente per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte della
inadempienza verificatasi.
Così delineato il quadro normativo attuale, va subito osservato che nella
vigenza dei C.U. n°167 del 20/5/2002, avente a oggetto analoghe disposizioni
regolamentari dettate per la precedente stagione sportiva 2002-2003, non era
contenuta la sanzione di cui alla lettera c) dell'art. 14 del vigente C.U.-.
Ritiene intanto la Commissione che, nonostante la non appropriata
espressione adusata per la nuova norma sanzionatoria (citato art. 14, punto
c), in base alla quale parrebbe che l'illecito sanzionabile sia "la mancata
esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società", esso sia in
realtà costituito dalla coesistenza inscindibile di tre elementi di cui i primi due
identificabili come "oggetto materiale della condotta" ritenuta illecita e
sanzionata:
a) la stipulazione di contratto con pattuizione di oneri eccedenti i budgets;
b) la omessa prestazione delle garanzie prescritte;
c) il diniego dei visto di esecutività, ovviamente quando attribuibile alla
condotta della società.
La stipulazione dei contratti coi calciatori Chianello e Coppola, avvenuta
rispettivamente il 12/7/2002 ed il 10/7/2002, vigenti le norme di cui al C.U.
F.I.G.C. n°31/A, del 1415/2002 riportato nel C.U. di Lega n°167 del 20/5/2002,
non erano colpite da illiceità anche se avessero contenuto per il primo anno e
quelli successivi, oneri eccedenti i budgets, invero a tali eccedenze in sé e per
sé non era collegata alcuna sanzione; illecita non era neppure la mancata
prestazione di garanzia postochè le conseguenze della stessa (diniego del
visto di esecutività e successiva possibilità del calciatore di ricorrere per
l'equo indennizzo) non costituiscono sanzioni in senso tecnico. Vigenti le nuove norme, salvo guanto in appresso, una tale condotta assume
invece natura di illecito per la prevista irrogazione di una vera e propria
sanzione (minimo di 2 punti in classifica).
Ma così non può essere per i casi che formano oggetto della presente
decisione.
Il principio di legalità recepito dall'ordinamento giuridico statuale, al quale
appare giusto adeguarsi, che nessuno può esser assoggettato a sanzioni se
non in forza di disposizioni che siano entrate in vigore prima della
commissione della violazione (cosiddetta irretroattività delle norme che
prevedono sanzioni amministrative), impedisce l'applicazione della nuova
sanzione in quanto in vigenza delle nuove norme non è venuto ad esistenza
uno, forse il più importante, degli elementi che formano inscindibilmente con
l'altro l'oggetto materiale della condotta ora ritenuta violativa e cioè la
stipulazione di un contratto, come quello stipulato coi suddetti calciatori, che
sotto ogni profilo in nessun caso poteva dar luogo (anche a seguito di
omissione di garanzie) ad un illecito.
Induce allo stesso risultato (inapplicabilità della sanzione al caso di specie) la
limitazione applicativa della norma sanzionatoria di cui al citato art. 14, lettera
c) del C.U. n°175/2003, che emerge dalla ratio che ispira la nuova normativa
la quale tende principalmente, se non esclusivamente, ai trasferimenti
cessioni di contratto e/o tesseramenti nuovi, ratio che è resa più evidente dal
contenuto programmatico del precedente C.U. della F.I.G.C. n°95/A
dell'8/11/2002, come opportunamente segnalato dalla difesa della società, col
quale si prevedeva la futura introduzione di sanzioni nei casi di inadempienza
della società, laddove enunciava espressamente:
"Considerato che, per quel che concerne la regolamentazione della attività di
trasferimento dei calciatori, si rendono opportune alcune puntualizzazioni alle
disposizioni già esistenti, mentre, per quel che concerne l’ aspetto
sanzionatorio, appare suggeribile la previsione di un minimo edittale di pena
per le violazioni in cui incorreranno le società”.
Appare evidente che la ratio che sottende la nuova disciplina con
l'introduzione di sanzioni è quella di penalizzare le inadempienze concernenti
le operazioni di trasferimento e tesseramento (e relativi contratti), non coperti
da garanzia, assolutamente "nuovi", non già inadempienze relative a contratti
poliennali già in essere ed in corso, per i quali non potrebbero essere state
previste sanzioni nuove se non altro in ossequio al principio di legalità.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere la società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. dalle incolpazioni
ascrittele.
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