Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIULIO SPADER CALCIATORE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. (ATTUALMENTE TESSERATO SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GIULIO SPADER CALCIATORE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 DELLA SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. (ATTUALMENTE TESSERATO SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO). - Vista la delibera del Consiglio Federale dell’ 11/9/2003 pubblicata sul C.U. n. 75/A dell’ 11/9/2003; - vista la delibera del Presidente Federale del 17/9/2003 pubblicata sul C.U. n.80/A di pari data; - visto il deferimento effettuato dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Giulio Spader a questa Commissione Disciplinare; - vista la contestazione per violazione art.27 comma 2) dello Statuto Federale, art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva e art.29 del Regolamento Lega Professionisti Serie C conseguentemente effettuata in data 23/1/2004 dal Vice Presidente della Commissione Disciplinare; - vista la memoria presentata dall’ avv. Edoardo Chiacchio in nome e per conto del sig. Giulio Spader con la quale chiede la concessione dell’ amnistia rilevato: a) che il sig. Giulio Spader ha prodotto copia dell’ istanza di desistenza dalla procedura fallimentare presentata al Tribunale di Taranto sezione fallimentare in data 5/6/2003; b) che sussistono le condizioni richieste dalla detta delibera del Presidente Federale del 17/9/2003 (Com. Uff. n.80/A); c) che l’ applicazione dell’ amnistia alla violazione di cui all’ art.27 comma 2) dello Statuto Federale fa venir meno anche, per connessione, la violazione di cui all’ art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva ed art. 29 Regolamento Lega Professionisti Serie C d i c h i a r a di non doversi procedere nei confronti del sig. Giulio Spader per amnistia.
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