Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CHIARINO CIMURRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. E DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 174/C del 18 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CHIARINO CIMURRI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. E DELLA SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A.-. Il deferimento in oggetto trae origine dal rapporto del Collaboratore Ufficio Indagini che, presente in sala stampa dopo la gara Reggiana-Cesena del 7/12/2003, ha ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal presidente della A.C. Reggiana S.p.a. sig. Chiarino Cimurri riferendone il contenuto. Al provvedimento del Procuratore Federale non ha fatto seguito alcuna memoria difensiva da parte della società (deferita per responsabilità oggettiva) e del suo presidente. All’ odierna riunione nessuno si è presentato in nome e per conto dei soggetti deferiti ed il rappresentante della Procura Federale ha concluso il suo intervento richiedendo per il Cimurri l’ inibizione di tre mesi e per la società l’ ammenda di 5.000,00 euro. Ritiene la Commissione che dall’ esame degli atti ufficiali, non contraddetti da alcuna tesi difensiva, emerge in modo chiaro ed incontestato la responsabilità dei soggetti deferiti. Le dichiarazioni di dirigenti, che mettono in dubbio la capacità e l’ onestà del direttore di gara, devono essere sempre sanzionate allo scopo di salvaguardare la credibilità del sistema e la reputazione dei soggetti che ne assicurano l’ ordinata attività. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di sanzionare il presidente della società A.C. Reggiana S.p.a., Chiarino Cimurri, direttamente responsabile dei fatti contestati, con l’ inibizione fino a tutto il 15 marzo 2004 e la predetta società, oggettivamente responsabile del comportamento del suo dirigente, con l’ ammenda di 1.000,00 euro.
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