Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 183/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE VESPIGNANI SIMONE (A.C. SANSOVINO S.R.L.) E DELLA SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 183/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE VESPIGNANI SIMONE (A.C. SANSOVINO S.R.L.) E DELLA SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dal Procuratore Federale della F.I.G.C., questa Commissione ha contestato a Simone Vespignani, calciatore della A.C. Sansovino S.r.l., la violazione di cui all'art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al momento della espulsione dal terreno di gioco nella gara Cuoiopelli - Sansovino del 21.12.2003, scambiato frasi ingiuriose con un gruppo di sostenitori locali, calciando ripetutamente la rete di recinzione degli spalti e accompagnando tali gesti con ulteriore turpiloquio. Con il medesimo atto é stata contestata alla A.C. Sansovino S.r.l. la violazione di cui all'art.2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nell'addebito contestato al suo tesserato. II deferimento scaturisce dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, il quale riferisce di avere personalmente osservato l'episodio di cui sopra, precisando poi che il calciatore dopo lo scambio di ingiurie con la tifoseria locale ha raggiunto gli spogliatoi dopo circa un minuto. Con memoria inoltrata nei termini, tesserato e società si sono difesi lamentando che la relazione del collaboratore non ha riferito la provocazione operata dai tifosi, consistita nel lancio di monetine e accendini all'indirizzo del calciatore espulso, ed aggiungendo che la inusitata "durezza lessicale" della relazione non rispecchia il reale svolgimento dell'episodio, che é stato di modesta rilevanza disciplinare avuto anche riguardo alla brevissima durata, avendo il Vespignani raggiunto lo spogliatoio nell'arco di un minuto. All'odierna riunione, mentre il rappresentante della Procura Federale ha chiesto per il calciatore l’ ammonizione con diffida e per la società l’ ammenda di 500,00 euro, la difesa si è riportata alla memoria chiedendo l’ accoglimento delle richieste dell’ organo inquirente. Alla luce del rapporto e del supplemento del collaboratore dell'Ufficio Indagini é possibile ritenere che si sia trattato effettivamente di un episodio di modesta rilevanza disciplinare, contenuto nell'arco di tempo di un solo minuto, verosimilmente scaturito, come sostiene la difesa, dai cori offensivi o dai lanci di monetine e accendini operati dai sostenitori locali, incolleriti col Vespignani responsabile di un atto di violenza in danno di un calciatore della compagine di casa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Simone Vespignani (A.C. Sansovino S.r.l.) l’ ammonizione con diffida (VII infrazione) e alla società A.C. Sansovino S.r.l. la ammenda di 500,00 euro.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it