Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. Com uff 183/C del 25 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE VESPIGNANI SIMONE (A.C. SANSOVINO S.R.L.) E DELLA SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. Com uff 183/C del 25 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL CALCIATORE VESPIGNANI SIMONE (A.C. SANSOVINO
S.R.L.) E DELLA SOCIETA’ A.C. SANSOVINO S.R.L.-.
A seguito di deferimento operato dal Procuratore Federale della
F.I.G.C., questa Commissione ha contestato a Simone Vespignani, calciatore
della A.C. Sansovino S.r.l., la violazione di cui all'art.1 comma 1) del Codice di
Giustizia Sportiva per avere, al momento della espulsione dal terreno di gioco
nella gara Cuoiopelli - Sansovino del 21.12.2003, scambiato frasi ingiuriose
con un gruppo di sostenitori locali, calciando ripetutamente la rete di
recinzione degli spalti e accompagnando tali gesti con ulteriore turpiloquio.
Con il medesimo atto é stata contestata alla A.C. Sansovino S.r.l. la
violazione di cui all'art.2 comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva per
responsabilità oggettiva nell'addebito contestato al suo tesserato.
II deferimento scaturisce dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio
Indagini, il quale riferisce di avere personalmente osservato l'episodio di cui
sopra, precisando poi che il calciatore dopo lo scambio di ingiurie con la
tifoseria locale ha raggiunto gli spogliatoi dopo circa un minuto.
Con memoria inoltrata nei termini, tesserato e società si sono difesi
lamentando che la relazione del collaboratore non ha riferito la provocazione
operata dai tifosi, consistita nel lancio di monetine e accendini all'indirizzo del
calciatore espulso, ed aggiungendo che la inusitata "durezza lessicale" della
relazione non rispecchia il reale svolgimento dell'episodio, che é stato di
modesta rilevanza disciplinare avuto anche riguardo alla brevissima durata,
avendo il Vespignani raggiunto lo spogliatoio nell'arco di un minuto.
All'odierna riunione, mentre il rappresentante della Procura Federale ha
chiesto per il calciatore l’ ammonizione con diffida e per la società l’ ammenda
di 500,00 euro, la difesa si è riportata alla memoria chiedendo l’ accoglimento
delle richieste dell’ organo inquirente.
Alla luce del rapporto e del supplemento del collaboratore dell'Ufficio
Indagini é possibile ritenere che si sia trattato effettivamente di un episodio di
modesta rilevanza disciplinare, contenuto nell'arco di tempo di un solo minuto,
verosimilmente scaturito, come sostiene la difesa, dai cori offensivi o dai lanci
di monetine e accendini operati dai sostenitori locali, incolleriti col Vespignani
responsabile di un atto di violenza in danno di un calciatore della compagine
di casa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Simone Vespignani (A.C. Sansovino S.r.l.)
l’ ammonizione con diffida (VII infrazione) e alla società A.C. Sansovino S.r.l.
la ammenda di 500,00 euro.
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